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207/2018/NE

Il 27 novembre scorso l’Aula della Camera con voto di fiducia ha convertito il cosiddetto “Decreto sicurezza”, introducendo un articolo (26-bis) rubricatoPiano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti,che prevede appunto l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

Come noto, il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” si articolava in tre parti: immigrazione, sicurezza pubblica, organizzazione del ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Ripercorrendo brevemente l’iter di approvazione della legge di conversione, lo scorso 7 novembre l’Aula del Senato aveva approvato con voto di fiducia il maxiemendamento 1.900 interamente sostitutivo del DDL di conversione del Decreto-Legge. Lo scorso 26 novembre è stata ugualmente posta dal Governo, in Aula Camera, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del DDL nel testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali, identico a quello approvato dal Senato.

Per quanto di interesse del settore, scopo del citato Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge per gli impianti esistenti), previsto dall’art. 26 bis,è quello di:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le Autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Al centro della disposizione, vi è chiaramente il tema del “rischio di incidente rilevate”, rispetto al quale ricordiamo è vigente il D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) che peraltro all’allegato 5 punto 5 riporta già tra le tipologie degli stabilimenti anche (20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti

Sempre il D.Lgs. 105/2015 definisce all’art. 3, comma 1, lettera o) “incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”. La norma approvata non fa tuttavia espresso rinvio a tale definizione e quindi alla normativa Seveso.

Inoltre, si evidenzia che il “Piano di Emergenza interno” è previsto ad oggi per tutti i luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008 - art. 18 comma 1 lettera t) e art. 43 – e, qualora lo stabilimento sia soggetto a rischi di incidente rilevante, esso dovrebbe contemplare anche tali rischi; mentre il “Piano di Emergenza Esterno” è (fino ad oggi) predisposto dalla Prefettura ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015, nel caso di aziende soggette ai rischi di incidente rilevante.

Si allega, per maggiori approfondimenti, il testo dell’articolo 26bis del Decreto-Legge, come modificato dalla legge di conversione e del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

» 28.11.2018
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