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209/2018/TO

Segnaliamo due recenti sentenze della Corte di Cassazione la quale - con le pronunce n. 52993/2018 e 40687/2018 – ha ribadito alcuni principi di diritto in tema di qualificazione (o meno) come rifiuti di oggetti di cui ci si disfi o si intenda farlo, congiuntamente al tema della responsabilità in caso di deposito incontrollato.

Nel merito, con entrambe le sentenze richiamate, la Cassazione ha condannato per gestione e deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 1 e 2, D.lgs. 152/2006) soggetti che - a diverso titolo - occupavano terreni agricoli e su cui giacevano in modo incontrollato oggetti e materiali di diversa natura. Sul punto, la suprema Corte ha ricordato che:

  • i soggetti che svolgono professionalmente determinate attività non possono genericamente appellarsi, nel caso di violazione delle regole, alla complessità della normativa in materia di rifiuti, in quanto sugli stessi grava un cd. “dovere di informazione” (cioè di conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia) che deve essere applicato in maniera "particolarmente rigorosa";
  • la qualificazione come rifiuto dei materiali di cui un soggetto si disfa consegue a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, senza che valutazioni soggettivamente incentrate sull'utilità di tali materiali possano rilevare;
  • in linea con il consolidato solco giurisprudenziale comunitario e nazionale, ogni valutazione soggettiva sulla qualificazione o meno come rifiuti degli oggetti, quale quella basata su parametri personali di presunta utilità o quella fondata sul valore economico degli stessi è irrilevante;
  • la qualifica di rifiuto non viene meno sulla base della sussistenza di un accordo di cessione a terzi degli stessi beni ed oggetti, anche a titolo oneroso.

Nel rimandare alle sentenze in oggetto, allegate alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 29.11.2018
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