AssoAmbiente

Circolari

211/2018/TO

Lo scorso 28 novembre, a seguito di interrogazione parlamentare (n. 5-00535 di Antonio Lombardo - M5S), il Sottosegretario per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa ha risposto in Commissione Finanze della Camera in merito ad alcune criticità sulla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI nonché sulle riduzioni della stessa.

Brevemente, sono stati trattati i seguenti aspetti:

  • Esclusione della superficie assoggettabile a TARI:
    • sulla sussistenza o meno di un obbligo volto a delimitare le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al fine di sottrarle alla tassazione (comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 14) il Sottosegretario ha ricordato che, ai fini dimostrativi, “non sussiste una tipologia definita della documentazione in discorso e che quindi è lasciato ampio spazio ai produttori, su cui ricade l'onere della prova, e ai comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di individuare specifiche modalità per dimostrare l'esistenza delle condizioni necessarie a ottenere l'esenzione dal tributo, sempreché, come anche affermato dai Giudici di legittimità, si tratti di documentazione “idonea” a raggiungere la prova dell'esclusione”;
    • sull’onere di dimostrare - ai fini dell’esclusione – in capo ai produttori non solo la presa in carico da parte dell’impresa che gestisce i rifiuti, ma anche (cosa ben complessa) l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali secondo la normativa vigente il sottosegretario ha sintetizzato affermando che “non è possibile individuare un documento specifico con il quale i produttori adempiono agli obblighi in questione. Del resto, occorre sottolineare che spetta ai comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, definire la specifica documentazione che si richiede ai contribuenti/produttori”.
  • Riduzioni TARI per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviati a recupero:
    • in materia viene rimandata ai comuni la possibilità, con proprio regolamento, di prevedere la riduzione della parte variabile del tributo proporzionalmente rispetto alle quantità dei rifiuti speciali che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Tale riduzione, ad oggi, viene calibrata dai comuni attraverso un calcolo il più delle volte forfettario, slegato da concreti criteri quantitativi. Sul punto il sottosegretario - rispondendo in ordine alla richiesta di individuare l'importo totale sul quale è opportuno calcolare il rapporto con i rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviati al recupero in modo tale da rendere proporzionale la riduzione della parte variabile della TARI,- ha indicato, come riferimento ancora valido, l’articolo 25 del Prototipo di Regolamento comunale pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale affronta in modo compiuto la questione.

Nel rimandare all’interrogazione parlamentare in oggetto, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.11.2018
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