AssoAmbiente

Circolari

215/2018/LE

Il Comitato dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato il 7 dicembre 2018 le Delibere n. 152 e 153 recanti rispettivamente: “Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10” e “Applicazione disposizione previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6” che forniscono delucidazioni in merito alle rispettive materie.

In particolare, la Delibera n. 152/2018 “Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10” (bonifica beni contenenti amianto) in risposta a quesiti posti al Comitato dell’Albo in materia di verifiche d’idoneità del RT chiarisce che:

  1. il RT nominato per la categoria 10 A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sul RT (16 ottobre 2017), debba sostenere solo la verifica di aggiornamento di cui all' art. 3 della delibera n.6/2017 (che reca le disposizioni transitorie) anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto);
  2. per l'iscrizione nella categoria 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti e contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso etc.) non può essere ritenuta valida l'esperienza maturata dal RT nelle attività di cui alla categoria 10 A stante le differenti materie oggetto delle rispettive verifiche di cui alla Deliberazione n. 6/17. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il responsabile tecnico in questione potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10B, classe E (classe di accesso per iscriversi alla quale è sufficiente sostenere la verifica d’idoneità).

In merito alla Delibera n. 153/2018 “Applicazione disposizione previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6(rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade) chiarisce che:

  1. ai fini del calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 "sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all' art.184, comma2, lettera D), D.Lgs 152 / 06" dettati dalla Delibera 5/16, così come modificata dalla Delibera 8/17 (All. D, Tab. D6), gli autoveicoli per trasporto specifico sono equiparati ai previsti "autocarri";
  2. con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato A alla delibera n.8/2017), in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6 mentre resta fermo l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua', ( D7 della Delibera n.5/16), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Nel rinviare ai provvedimenti, allegati alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

» 10.12.2018
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