AssoAmbiente

Circolari

031/2019/LE

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito la circolare relativa a “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti” .

La circolare, a firma della direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del MATTM e della direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno (Dipartimento Vigili del Fuoco), contiene indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, devono fornire ai prefetti entro la data del 4 marzo per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) e sui contenuti minimi del Piano di Emergenza Interno (PEI).

Facendo seguito a quanto già comunicato in materia (v. circ.n. 207/2018), in base alle disposizioni di cui all’articolo 26-bis della legge 1° dicembre 2018 n.132, i gestori degli impianti di cui sopra hanno l’obbligo di predisporre il PEI e di fornire le indicazioni per la predisposizione del PEE da parte del prefetto.

Nelle more dell’emanazione del DCPM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, il MATTM informa che il PEI consiste nel disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, mentre per quanto riguarda il PEE fornisce l’elenco delle informazioni che i gestori devono comunicare al prefetto, entro in 4 marzo p.v..

Le informazioni da fornire ai prefetti, ai sensi dell’art. 26 comma 4, ai fini della predisposizione del PEE, sono:

  • Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
  • Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
  • Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
  • Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
  • Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
  • Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
  • Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
    1.   quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
    2.  descrizione degli impianti tecnici;
    3.  descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.

La circolare ministeriale specifica che tale elenco non può considerarsi esaustivo poiché è possibile che i prefetti richiedano informazioni aggiuntive per poterlo elaborare. Inoltre, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, il prefetto può decidere di non predisporre il PEE.

Nel rimandare alla circolare ministeriale, disponibile qui, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 15.02.2019

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