Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito la circolare relativa a “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti” .
La circolare, a firma della direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del MATTM e della direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno (Dipartimento Vigili del Fuoco), contiene indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, devono fornire ai prefetti entro la data del 4 marzo per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) e sui contenuti minimi del Piano di Emergenza Interno (PEI).
Facendo seguito a quanto già comunicato in materia (v. circ.n. 207/2018), in base alle disposizioni di cui all’articolo 26-bis della legge 1° dicembre 2018 n.132, i gestori degli impianti di cui sopra hanno l’obbligo di predisporre il PEI e di fornire le indicazioni per la predisposizione del PEE da parte del prefetto.
Nelle more dell’emanazione del DCPM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, il MATTM informa che il PEI consiste nel disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, mentre per quanto riguarda il PEE fornisce l’elenco delle informazioni che i gestori devono comunicare al prefetto, entro in 4 marzo p.v..
Le informazioni da fornire ai prefetti, ai sensi dell’art. 26 comma 4, ai fini della predisposizione del PEE, sono:
La circolare ministeriale specifica che tale elenco non può considerarsi esaustivo poiché è possibile che i prefetti richiedano informazioni aggiuntive per poterlo elaborare. Inoltre, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, il prefetto può decidere di non predisporre il PEE.
Nel rimandare alla circolare ministeriale, disponibile qui, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.