Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L 163/66) è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione europea che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE.
Tale provvedimento deriva da quanto previsto al comma 9, dell’articolo 11-bis “Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi” della direttiva 2008/98, così come modificata dalla direttiva 2018/851, che pone in capo alla Commissione l’onere di stabilire le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati in relazione agli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani individuati.
La Decisione si apre con una serie di definizioni utili agli obiettivi della stessa tra cui quelle di:
Quindi passa ad illustrare le metodologie di calcolo:
Infine definisce le modalità con cui i dati debbono essere raccolti (direttamente da enti e imprese che gestiscono i rifiuti o attraverso indagini) e comunicati, individuando nel 30 settembre 2019 il termine per la presentazione dei dati relativi al 2016 e, se del caso, al 2017 mentre a partire dal 2018 i dati vanno comunicati entro 18 mesi dal termine dell’anno di riferimento.
Rispetto al calcolo dei rifiuti urbani riciclati (art. 11-bis, commi 1, 2 e 5 della direttiva 2008/98) la decisione stabilisce, all’allegato I, i punti di calcolo per i vari flussi di rifiuti urbani:
|
Materiale |
Punto di calcolo |
|
Vetro |
Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione |
|
Metalli |
Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli |
|
Carta e cartone |
Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta. |
|
Platica |
Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale. |
|
Legno |
Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio. |
|
Prodotti tessili |
Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli |
|
Rifiuti composti di molteplici materiali |
Plastica, vetro, metallo, legno, tessuto, carta e cartone e altri singoli materiali costituenti derivanti dal trattamento di rifiuti composti di molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico |
|
RAEE |
RAEE che entrano nell'impianto di riciclaggio dopo il trattamento appropriato e il completamento delle attività preliminari |
|
Pile |
Frazioni iniziali immesse nel processo di riciclaggio delle pile |
Per quanto riguarda invece il calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati la decisione all’allegato II definisce la metodologia di calcolo dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte che, insieme a quelli raccolti in modo differenziato alla fonte e a quelli raccolti insieme ad altri rifiuti con analoghe proprietà di biodegradabilità, concorrono a definire il totale dei rifiuti urbani organici riciclati. Mentre nell’allegato III viene riportata la metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l’incenerimento dei rifiuti urbani.
Nel rimandare al testo della decisione, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.