Dal 3 luglio 2019 i gestori del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (spazzamento, raccolta e trasporto, spedizione transfrontaliera, recupero e smaltimento), ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia devono iscriversi all'Anagrafica Operatori dell'Autorità secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA 715/2018/R/rif.
L'accreditamento all'Anagrafica Operatori, come per gli altri settori regolati da ARERA, è essenziale per consentire sia all'Autorità di conoscere i gestori del settore sia ai gestori medesimi di accedere alle singole raccolte dati dell'Autorità.
L'accreditamento si effettua compilando il modulo on line disponibile all'indirizzo https://www.arera.it/it/anagrafica.htm dove è possibile trovare anche il manuale contenente le modalità operative per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafica, nonché una breve descrizione delle attività del settore rifiuti (cui i soggetti che le esercitano devono iscriversi).
In particolare, così come indicato nel manuale diffuso da ARERA, sono tenute all’iscrizione le imprese che svolgono attività di:
· “raccolta e trasporto: sottende il prelievo di rifiuti urbani, inclusi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, la gestione dei centri di raccolta e le attività di trasporto in impianti di recupero e/o smaltimento. Ai fini dell’iscrizione all’Anagrafica lo svolgimento di tali attività/servizi rileva solo qualora svolto in qualità di concessionario e in virtù di un titolo autorizzativo e dai Comuni in economia.
· spazzamento delle strade: inteso come modalità di raccolta dei rifiuti urbani mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Ai fini dell’iscrizione all’Anagrafica lo svolgimento di tale attività/servizio rileva solo qualora svolta/o in qualità di concessionario e in virtù di un titolo autorizzativo e dai Comuni in economia.
· spedizione transfrontaliera: trasporto internazionale di rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 194, d.lgs. n. 152/2006;
· recupero: inteso come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti urbani di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di preparali ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale; per un elenco non esaustivo di operazioni di recupero si fa riferimento all’allegato C della parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Sono tenuti all’iscrizione all’Anagrafica anche i gestori degli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani;
· smaltimento: inteso come qualsiasi operazione diversa dal recupero dei rifiuti urbani, anche qualora l’operazione abbia come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Per un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento, ivi inclusi gli interventi successivi alla chiusura del sito di smaltimento si fa riferimento all’Allegato B della parte IV del d.lgs. n. 152/2006; sono tenuti all’iscrizione all’Anagrafica anche i gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.”
Evidenziamo che ARERA - nel manuale per la compilazione dell’anagrafica - precisa che, “i rifiuti urbani sono tutti i rifiuti, anche differenziati, di origine urbana nonché quelli assimilati, indipendentemente dalla diversa classificazione eventualmente assunta in seguito a trattamento”.
Seguendo tale indicazione si rileva come l’impostazione di ARERA sia quella di dar peso alla “provenienza” del rifiuto ovvero cosa è rifiuto urbano “all’origine” rispetto a cosa è rifiuto speciale “all’origine”.
Rispetto ciò è opportuno chiarire che ARERA assume oggi questa impostazione “estensiva” per sua stessa indicazione (deliberazione 715/2018/R/rif) “limitatamente al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi essenziali per l’esercizio dei poteri e dei compiti dell’Autorità”. ARERA, infatti, non intende (né potrebbe farlo) modificare in senso ampliativo la classificazione dei rifiuti di cui all’art 184 del TUA (la classificazione dei rifiuti è competenza delle norme comunitarie e statali di recepimento) rimanendo invariati ovviamente gli effetti delle norme del TUA e dei Regolamenti attuativi, ai fini de classificazione e gestione delle diverse tipologie dei rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi).
Concludiamo indicando che, sono esonerati dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafica operatori i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività sopraindicate e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
Si rimanda all’indirizzo web https://www.arera.it/it/anagrafica.htm (dove sono disponibili oltre il manuale tutte le indicazioni di dettaglio) mentre per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde ARERA 800707337 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it (nell’e-mail è sempre necessario indicare ragione sociale e P.IVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente).