Lo scorso 1° agosto l’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 9 recante “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri” resasi necessaria a seguito dell’integrazione apportata dal Regolamento n. 669/2008/CE all’allegato IC del Regolamento n. 1013/2006/CE relativo alle spedizioni di rifiuti.
Nello specifico la circolare interviene sulla rettifica del Regolamento n. 1013/2006/CE nella parte in cui viene dichiarato che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione” e chiarisce che:
Si evidenzia perciò che, nel primo caso, l’intermediario estero deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria (così come l’intermediario estero che organizza la spedizione ai sensi all’art. 18 del Regolamento n. 1013/2006/CE), mentre nel secondo caso, l’intermediario estero deve seguire esclusivamente la giurisdizione del Paese di destinazione, in quanto destinatario della spedizione.
Nel rinviare alla circolare dell’Albo, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.