Il Ministero dell’Ambiente ha fornito un chiarimento al quesito posto dall’Associazione in relazione alla destinazione del contributo per la gestione dei PFU previsto e disciplinato dall’art. 288, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 5 del DM n. 82/2011.
Il quesito posto (v. Allegato) riguardava richiesta di conferma della sussistenza di un vincolo di destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione del contributo stesso, anche nel caso di un importatore che, una volta incassato il contributo, avesse richiesto ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma IV, della Legge Fallimentare. Seguendo tale interpretazione le relative somme disponibili non andrebbero assoggettate ad un requisito di par condicio tra tutti i soggetti creditori, bensì dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei servizi necessari a far fronte al richiamato obbligo di gestione dei PFU, di cui all’art. 228, comma 1.
Il Ministero dell’Ambiente, pur circoscrivendo la portata della propria risposta alla sfera esclusivamente ambientale “non rientrando nelle funzioni ministeriali quelle attinenti alle modalità applicative di norme citate - nella fattispecie, la Legge Fallimentare” ha confermato l’interpretazione dell’Associazione ritenendo che “il contributo in questione, nel rispetto della disciplina normativa che regola la gestione degli PFU ed a salvaguardia della salute umana e del buono stato dell’ambiente, non possa essere sottratto alla sua originaria destinazione”.
Per maggiori approfondimenti si rende disponibile il testo completo della risposta del Ministero in allegato.