AssoAmbiente

Circolari

165/2019/PE

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il provvedimento n. 27961, ha determinato l’esigenza di adottare, da parte di COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), una serie di obblighi da notificare mediante apposita comunicazione alle controparti interessate (ANCI e Convenzionati).

In sintesi si riporta che l’AGCM, a seguito di denuncia da parte di CORIPET (Consorzio che si occupa di riciclo e recupero di bottiglie in PET per uno alimentare, riconosciuto provvisoriamente dal MATTM), ha emanato tale provvedimento cautelare in quanto ha rilevato un concreto ostacolo creato da COREPLA per l’operatività del nuovo consorzio nel mercato.

Per quanto di interesse si evidenzia che COREPLA, che ha impugnato la decisione suddetta, ha provveduto a comunicare ed evidenziare gli obblighi derivanti dalla stessa, ovvero:

  1. modificare i contratti stipulati con ANCI e con i convenzionati precisando, con apposita dicitura stabilita dal provvedimento di riferimento, che per le tipologie di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza di COREPLA si fa eccezione “per tutti gli altri di competenza di sistemi autonomi riconosciuti ancorché in via provvisoria”;
  2. adeguare le relative modalità operative di dettaglio, quali ad esempio i contenuti dei formulari di accompagnamento dei rifiuti consegnati presso gli impianti di selezione (CSS) dai convenzionati, che dovranno dare conto della consegna presso tali impianti di quote di rifiuti anche di altri consorzi e/o comunque non potranno indicare l’appartenenza a COREPLA dell’integrità della raccolta differenziata della plastica.

Il provvedimento cautelare dell’AGCM inoltre stabilisce che dovranno essere apportate ulteriori modifiche ai contratti con i CSS con le specifiche di cui al punto a) della presente circolare e che si dovrà sostituire l’art. 1.4 dell’Allegato Tecnico del Contratto con i CSS (“Gestione di altri rifiuti per conto proprio e/o di terzi”) specificando che il CSS può svolgere operazioni di gestione di tutti i rifiuti da imballaggi in plastica che non siano di competenza di COREPLA, aprendo quindi anche a quei rifiuti di competenza di altri consorzi.

Si riporta infine che, a seguito del respingimento del TAR della richiesta di sospensiva degli effetti del provvedimento in oggetto avanzata da COREPLA, ci sarà un periodo transitorio in cui i consorzi di cui sopra dovranno collaborare per raggiungere un accordo.

A tal proposito si rende noto che FISE Assoambiente ha richiesto a COREPLA una chiara ed uniforme indicazione a livello nazionale riguardo i conferimenti ai CSS, al fine di poter gestire nel modo più corretto e coerente con il contesto attuale tali attività in attesa della revisione dell’AT relativo all’AQ ANCI-CONAI.

Nel rimandare al provvedimento ed alle comunicazioni notificate dai consorzi di riferimento, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione.

» 13.12.2019
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