AssoAmbiente

Circolari

009/2020/PE

Lo scorso 17 dicembre 2019 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno raggiunto l’accordo riguardo una proposta di Regolamento UE su “Istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che sostituisce il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari” (vd. UNICIRCULAR NEWS n. 6 Dicembre 2019 disponibile qui).

Vista, ad oggi, l’inesistenza di una definizione univoca che identifichi le attività economiche sostenibili, la proposta di Regolamento mira a fissare un sistema di classificazione comune (taxonomy) per individuare il grado di sostenibilità ambientale di un determinato investimento anche al fine di incrementare la crescita sostenibile dell’Unione Europea.

Il Regolamento proposto, formato da 18 articoli ed entrato a far parte del piano di azione della Commissione Europea per finanziare la crescita sostenibile, intende affrontare due sfide fondamentali:

  1. ridurre la frammentazione derivante da iniziative basate sul mercato e da prassi nazionali;
  2. ridurre il “green washing”, ossia la pratica di commercializzare prodotti finanziari come “verdi” o “sostenibili”, quando in realtà non soddisfano gli standard ambientali di base.

La proposta individua e definisce, all’art. 5, sei obiettivi ambientali che l’UE intende perseguire, ovvero:

  1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  4. la transizione verso un'economia circolare;
  5. la prevenzione e il controllo dell'inquinamento;
  6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Da questo, per essere considerate ecosostenibili, le attività economiche dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti:

  • contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
  • non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
  • essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale;
  • essere conformi ai "criteri di vaglio tecnico"

l’Art. 18 (Entrata in vigore ed applicazione) stabilisce che la parte operativa della proposta di Regolamento (articoli da 4 a 4delta) prenderà effetto al 2021 (punti 1 e 2, art. 5) e 2022 (punti da 3 a 6, art. 5) dopo l’entrata in vigore degli atti delegati e quindi la definizione da parte della Commissione Ue dei criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale pertinente.

Per quanto di interesse si evidenzia che l’Associazione, attraverso FEAD ed EURIC, le due associazioni europee a cui aderisce, sta monitorando e partecipando ai lavori della Commissione europea riguardo la concertazione della tassonomia per gli obiettivi ambientali suddetti.

Nel rimandare al documento, in allegato alla presente (in inglese), per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 15.01.2020
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