AssoAmbiente

Circolari

025/2020/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha emanato i seguenti due provvedimenti:

  1. Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020: recante chiarimenti su “Attività di spazzamento in aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale attività

A riguardo, su richiesta di alcune Sezioni regionali, il Comitato nazionale ha chiarito che:

  • non sussiste l'obbligo d'iscrizione all'Albo per l'attività di spazzamento meccanizzato di aree private;
  • la categoria di iscrizione all'Albo per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l'attività di spazzamento nell’area privata che, quindi, si configura come “produttore iniziale”, è la categoria 2-bis;
  • il codice dell'elenco europeo dei rifiuti da utilizzare è il 20 03 03.
  1. Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020 recante “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico”.

La presente delibera definisce le fattispecie e le modalità operative per i casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, nonché per i casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, circostanza che comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione.

In tali casi l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa.

L’articolo 2 definisce le modalità e le tempistiche di comunicazione alla Sezione Regionale della cessazione dell’incarico di RT che deve essere effettuata sia dall’impresa, nel termine di 30 giorni, sia dall’RT il quale non è esonerato dalle responsabilità fino alla ricezione della comunicazione da parte della Sezione.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente:

  • le procedure nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
  • le limitazioni dell’operatività dell’impresa la quale, in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma di nomina di un nuovo responsabile tecnico, non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico;
  • le tempistiche di avvio del procedimento disciplinare finalizzato alla:
    • sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per le categorie interessate, in caso di mancata comunicazione da parte dell’impresa della cessazione del RT nel termine dei 30 giorni dal suo verificarsi;
    • cancellazione dell’impresa per le categorie di iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.

La Deliberazione entra in vigore il prossimo 4 maggio e contestualmente è abrogata la precedente circolare del 14 dicembre 2012, Prot. n. 1544 che recava chiarimenti sulla cessazione del rapporto tra RT e impresa.

Nel far riferimento ai provvedimenti dell’ALBO, in allegato alla presente, per maggiori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 14.02.2020
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