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069/2020/NA

La Commissione europea con la Comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (GUUE C 91 del 20 marzo 2020) ha ritenuto di estendere a tutti gli Stati membri la possibilità di ricorrere ad aiuti di Stato giustificati dalle attuali circostanze sanitarie eccezionali.

In breve, la comunicazione sottolinea la necessità di uno stretto coordinamento europeo delle misure di aiuto nazionali e illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'UE per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo e per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.

In particolare, riconoscendo che il turbamento coinvolge l'intera economia europea, si legittimano fino a fine dicembre 2020 cinque tipi di aiuti (articolo 107, par. 3, let. b, TFUE):

  • sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati che concedano ad ogni impresa fino a 800.000 euro per affrontare bisogni urgenti di liquidità;
  • garanzie di Stato per prestiti contratti da imprese con le banche;
  • prestiti pubblici agevolati alle imprese;
  • garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale;
  • assicurazione al credito all'esportazione a breve termine.

Prestiti e garanzie devono essere commisurati all'ampiezza dell'attività economica delle imprese.

Si ricorda che già dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, in ragione della crisi finanziaria, l'Unione europea aveva applicato un rialzo della soglia relativa agli "aiuti de minimis" da 200.000 a 500.000 euro (cd. "Temporary framework").

Gli Stati membri dovranno pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della Comunicazione entro 12 mesi dal momento della concessione, e presentare relazioni annuali. Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri dovranno, inoltre, fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della Comunicazione.

La Comunicazione si applica dal 9 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020, salva la possibilità di modificarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. La Commissione applica le disposizioni della comunicazione a tutte le misure notificate rilevanti a decorrere dal 19 marzo 2020, anche qualora le misure siano state notificate prima di tale data.

Nel rinviare al testo completo della Comunicazione, in allegato alla presente, per maggiori dettagli si rimane a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 02.04.2020
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