AssoAmbiente

Circolari

072/2020/LE

In ottemperanza alla circolare del MATTM (cfr. ns circolare n. 064 del 30 marzo 2020) indirizzata alle Regioni e alle Province autonome, recante una serie di indicazioni per superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza COVID-19, alcune Regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Marche) hanno emanato proprie ordinanze (v. allegati) contenenti misure straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il relativo territorio regionale.

Dello stesso tenore, seppur emanate antecedentemente alla circolare ministeriale, sono state le Ordinanze delle regioni: Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo e Sicilia.

Tutte le sopracitate Ordinanze prevedono specifiche prescrizioni per i titolari degli impianti presenti sul relativo territorio riguardanti sia la possibilità di derogare alle proprie prescrizioni autorizzative sia le relative modalità di comunicazione all’autorità competente.

Le principali misure oggetto di deroga, seppur con le ovvie differenziazioni tra regione e regione, riguardano in particolare:

  • la possibilità, compatibilmente con la potenzialità nominale dell’impianto, di incremento delle capacità autorizzate degli impianti di recupero e smaltimento che trattano specifici codici di rifiuti;
  • l’inserimento nell’elenco dei rifiuti conferibili presso le discariche per rifiuti non pericolosi, anche in deroga ai criteri di ammissibilità di specifici codici EER;
  • l’incremento della durata del deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta nonché specifiche disposizioni sugli stessi CdR;
  • l’incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 presso il luogo di produzione;
  • la possibilità per i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi di ricevere rifiuti indifferenziati, di cui al codice EER 200301, senza alcun trattamento preliminare;
  • la possibilità di aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, (quasi tutte le Regioni nell’ordine del 20%); deroga che si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06;
  • l’incremento della capacità autorizzata degli inceneritori, con l’indicazione di inviare prioritariamente a incenerimento i rifiuti prodotti sul territorio regionale ed in particolare i rifiuti indifferenziati.

Ciascuna Ordinanza prescrive le modalità di comunicazione delle deroghe di cui il gestore intende avvalersi, nonché il rispetto delle condizioni per poter esercitare l’esercizio di deroga.

Nel rinviare ai testi completi delle Ordinanze, in allegato alla presente, per maggiori dettagli, si rimane a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 03.04.2020
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