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Circolari

084/2020/MI

L’articolo 64 del decreto-legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) ha previsto, “allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro”, un credito d'imposta per l’anno 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (e quindi 40.000 di spesa), nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, l’articolo 30 del decreto-legge n. 23/2020 (“Liquidità”) ha esteso la possibilità di utilizzare il credito di imposta anche all’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ovvero di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno contenuti in un emanando decreto interministeriale.

Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 13 aprile u.s., la Circolare n. 9/E (v. circolare FISE n. 7/2020), dedicando il paragrafo 13 all’argomento, nel quale ha chiarito che i dispositivi di protezione individuale oggetto del beneficio fiscale possono essere mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, oltre che detergenti mani e disinfettanti; inoltre, il credito d’imposta potrà riguardare l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Rimandiamo a prossime comunicazioni per aggiornamenti in materia.

» 24.04.2020

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