AssoAmbiente

Circolari

086/2020/MI

Lo scorso 24 aprile il Governo e le Parti Sociali hanno provveduto ad aggiornare il Protocollo del 14 marzo relativo al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid19.

Il Protocollo 14 marzo 2020 (v. circolare associativa n. 045/2020) ha rappresentato in queste settimane un punto di riferimento importante per tutte le aziende, anche alla luce del fatto che, con il DPCM 22 marzo 2020 (articolo 1, comma 3), i relativi contenuti sono stati recepiti in un provvedimento normativo. Inoltre a livello di categoria il 19 marzo 2020 è stato condiviso l’Avviso Comune specifico per il settore, che ha recepito, con alcune specificità e deroghe contrattuali, il Protocollo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020.

Il testo del Protocollo 24 aprile 2020 è sostanzialmente incardinato sul precedente, da cui si differenzia per alcuni aggiornamenti. Se ne evidenziano di seguito i principali.

  • PREMESSA: le Parti hanno concordato che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
    Sembra di dover annotare la genericità delle locuzioni utilizzate - “mancata attuazione” e “adeguati” livelli di protezione – a fronte della rilevante conseguenza della sospensione dell’attività: provvedimento che richiederebbe quantomeno un contraddittorio e una istruttoria idonea, peraltro estranei alla competenza delle Parti Sociali.
  • INFORMAZIONE AI DIPENDENTI: il capitolo 1 è stato integrato con una disposizione che richiama l’attenzione dei dipendenti sulle misure di protezione adottate dall’azienda e sul corretto utilizzo dei DPI nonché sui loro obblighi di tempestiva comunicazione.
  • MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: nel caso di ritorno in azienda di lavoratori già soggetti positivi al COVID-19, sono indicati gli adempimenti di competenza dell’azienda e dei lavoratori: a questi ultimi è richiesta la certificazione medica attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone. È inoltre previsto che nelle aree a maggiore diffusione del virus, potranno essere adottate dalle Autorità Sanitarie misure più stringenti (come ad esempio l’esecuzione del tampone a tutti i lavoratori) e che il datore di lavoro dovrà fornire massima collaborazione.
  • ACCESSO FORNITORI ESTERNI: previsto un rafforzamento dell’informativa tra committente ed appaltatore, oltre che l’obbligo per l’appaltatore di informare immediatamente in caso di propri dipendenti risultati positivi al contagio. Viene riconfermato l’obbligo in capo all’azienda committente di vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione/protezione da parte dei dipendenti dell’appaltatore.
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: prevista una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro, ecc. e una sanificazione straordinaria, alla riapertura, per le aziende in cui si sono registrati contagi o comunque per le aziende operanti nelle aree geografiche a maggiore diffusione del virus.
  • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: aggiunto un riferimento alla facile accessibilità ai detergenti per le mani.
  • UTILIZZO DPI: è ribadito quanto già previsto dal decreto-legge n. 18/2020 (“CuraItalia”), all’articolo 16, comma 1, in ordine all’utilizzo di mascherine chirurgiche come dispositivi di protezione individuale in deroga nell’attuale fase di emergenza, laddove necessitate in relazione alla condivisione di spazi comuni.
  • ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: oltre a ribadire il favore per lo svolgimento del lavoro da remoto e per la turnazione/rotazione anche in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali, si sottolinea l’importanza della rimodulazione degli spazi e degli uffici aziendali, per consentire il necessario rispetto del distanziamento sociale, oltre che prevenendo possibili assembramenti ad esempio all’entrata e all’uscita dai luoghi di lavoro.
    Inoltre, le Parti hanno considerato l’importanza di evitare assembramenti anche nel tragitto casa – lavoro e viceversa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico: pertanto ritengono che andrebbero incentivate forme di trasporto con adeguato distanziamento o comunque favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
  • GESTIONE SINTOMATICO IN AZIENDA: è aggiunto un riferimento all’obbligo di immediata dotazione di una mascherina chirurgica, qualora non già in possesso, al lavoratore eventualmente posto in isolamento in azienda al manifestarsi di sintomi come febbre e tosse.
  • SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: previsto un coinvolgimento specifico del medico competente per identificare i “soggetti con particolari situazioni di fragilità”, per il “reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19”, ponendo particolare attenzione ai “soggetti fragili anche in relazione all’età”.
    Inoltre, le Parti hanno condiviso che sia estesa al caso di reintegro progressivo dei lavoratori dopo l’infezione da COVID-19 la visita medica di idoneità alla mansione di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, del d. lgs. n. 81/2008, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
  • AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: nei casi di aziende in cui non si sia costituito il “comitato aziendale” di cui al Protocollo del 14 marzo u.s. è prevista la costituzione di comitati territoriali oltre che di iniziative territoriali o settoriali per l’attuazione del Protocollo, anche coinvolgendo autorità sanitarie locali e altri soggetti istituzionali.

Nel rinviare al testo del nuovo Protocollo, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 28.04.2020
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