AssoAmbiente

Circolari

092/2020/PE

La Regione Lombardia ha adottato misure temporanee e urgenti volte a semplificare taluni adempimenti previsti per le Aziende (D.d.s. 3430 del 17/3/2020; d.g.r. 3005 del 30/3/2020; Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del TUA adottata con Decreto n. 520 del 1/4/2020) in particolare è previsto:

  • il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo “AIDA”, dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti nei Piani di monitoraggio delle A.I.A., con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne;
  • il differimento della compilazione dell’applicativo ORSO al 30/6/20;
  • la possibilità di deroga automatica alla gestione dei rifiuti in deposito temporaneo (si veda p.to 17 dell’ordinanza di cui al decreto n. 520).

In linea con le previsioni dei decreti sull’emergenza Coronavirus che si sono succeduti a partire dallo scorso 23 febbraio, ARPA Lombardia (che esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali ed accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali) ha previsto la sospensione temporanea delle verifiche ispettive in loco presso le aziende AIA oggetto della programmazione regionale e si è impegnata con le Autorità Competenti a riprogrammare le attività non appena possibile, anche in funzione dell’evolversi complessivo dell’emergenza sanitaria in corso.

Al fine comunque di poter monitorare l’esercizio delle installazioni soggette ad AIA, ARPA Lombardia ha inviato alle imprese interessate, incluse quelle del settore rifiuti, un questionario con le informazioni ritenute essenziali al fine di individuare eventuali criticità (il file dovrà essere compilato - senza modificare celle e colonne - e inviato, sempre in formato Excel, entro 10 giorni dal ricevimento).

Tali informazioni, che non sostituiscono la visita ispettiva ordinaria, saranno utilizzate per integrare le future attività di controllo e per fornire adeguate e tempestive informazioni alle Autorità Competenti in materia.

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 06.05.2020

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