AssoAmbiente

Circolari

093/2020/TO

ARERA ha adottato la Deliberazione 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 riguardante alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati (alla luce dell’emergenza da covid-19) con l’obiettivo di garantire uniformità circa la possibilità di rivedere il sistema di determinazione degli importi tariffari dovuti. 

Il provvedimento di ARERA su scala nazionale - necessitato della disomogeneità delle decisioni adottate nei territori (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l’equilibrio economico finanziario delle gestioni) - prevede l’introduzione, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti prodotti/producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

In estrema sintesi, ferme restando le prerogative dalla legge 147/13 agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ARERA fornisce le istruzioni per applicare meccanismi di “sconto” sulla TARI (o sulle altre forme di finanziamento del servizio) distinguendo le misure per:

  • attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa);
  • attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso);
  • attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile;
  • attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, invece, la scelta di applicare la “TARI sociale” (introdotta dalla legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 ma non ancora attiva) spetterà agli Enti Locali. Il parametro da rispettare in caso di applicazione dello strumento sarà l’ISEE pari a 8.265 euro (stesso limite del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico).

Infine, ARERA rinvia ad un successivo provvedimento l’individuazione degli strumenti per:

  • la copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze;
  • la trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti stanno sostenendo per far fronte all’emergenza epidemiologica.

Su tale ultimo punto segnaliamo che l’Associazione ha già fornito indicazioni all’Autority circa le criticità emergenti per le imprese del comparto con l’obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi e il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture per i servizi svolti.

Nel far rinvio alla delibera ARERA, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 07.05.2020
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