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Circolari

103/2020/LE-MI

Si applicano a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020 le misure previste nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, cd. “Decreto Riaperture”, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020).

In sintesi, il provvedimento prevede:

  • all’articolo 1 “Misure di contenimento della diffusione del Covid-19”

Dal 18 maggio 2020, sono nuovamente consentite, a determinate condizioni, tutte le attività economiche e produttive, senza più distinzioni sulla base dei codici Ateco loro attribuiti, fatta salva, comunque, la possibilità che siano adottate specifiche misure limitative.

L’articolo contiene altresì, in sintesi:

  • disposizioni e tempistiche inerenti gli spostamenti all’interno delle singole Regioni, tra Regioni e da e per l’estero, fermo restando potranno comunque essere adottate dal Governo o dalle Regioni misure di contenimento più restrittive in caso di eventuale e particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti alla quarantena o a quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti stretti con soggetti positivi al virus COVID-19;
  • conferma del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici;
  • chiusura temporanea, se del caso disposta dal Sindaco, di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • recepimento in sede legislativa, in materia di attività lavorative (art. 14), dei “protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi”, il cui mancato rispetto, tale da non assicurare adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività. Si sottolinea inoltre come i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale costituiscano il riferimento solamente in assenza di analoghi protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, sempre nel rispetto dei contenuti dei protocolli o nelle linee guida nazionali.
  • all’articolo 2 “Sanzioni e controlli”

Il mancato rispetto dei contenuti del provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000. Esso stabilisce altresì che, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nel rimandare al testo del decreto, disponibile in allegato, per un maggior dettaglio sulle disposizioni, restiamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 19.05.2020
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