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116/2020/NE

La Corte di Giustizia UE, con la Sentenza 28 maggio 2020, causa C-654/18 si è espressa sul regime applicabile alle spedizioni finalizzate al recupero tra Stati membri di "rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta" (voce B3020 dell'allegato V del regolamento 1013/2006/Ce).

Il caso riguardava una società con sede in Germania che raccoglie imballaggi per la vendita usati, ossia imballaggi leggeri di carta, destinati al recupero. La carta usata pretrattata veniva trasferita per essere riciclata in una fabbrica situata nei Paesi Bassi. I rifiuti spediti risultavano costituiti da una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, di modo tale che ciascun tipo di rifiuti che compone la miscela ricadeva nel primo, nel secondo o nel terzo trattino della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea; tale miscela conteneva, inoltre, fino al 10% di materiali contaminanti, costituiti da cartoni per liquidi (fino al 4%), da plastica (fino al 3%), da metallo (fino allo 0,5%), nonché da altri materiali estranei (fino al 3,5%), quali vetro, pietrisco, tessuti o gomma.

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la spedizione tra Stati Ue di miscele di rifiuti di carta contaminate in maniera tale da escluderne un recupero "ecologicamente corretto" va sempre notificata e autorizzata preventivamente.

Secondo la Corte, considerato il "modo in cui i diversi trattini di tale rubrica sono strutturati nella voce B3020", è escluso che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, una "miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini" della voce B3020, che contiene fino al 10% di materiali contaminanti, possa rientrare nell'allegato III del regolamento (cd. "Lista verde") e quindi essere sottoposta alla procedura di "informazione", meno onerosa rispetto alla procedura ordinaria di "notifica”.

Ciò sarebbe possibile, in base alla lettera b) dello stesso articolo, solo nel rispetto di due condizioni: la miscela non deve contenere materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 ("altri (…)"), né deve essere contaminata da altri materiali in misura tale da rendere impossibile il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Sentenza disponibile qui.

» 05.06.2020

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