AssoAmbiente

Circolari

163/2020/TO

Il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della classificazione dei rifiuti, soffermandosi sulle analisi di campioni di rifiuti svolte in modo estremamente parziale.

Dopo un richiamo il principi di diritto della Cassazione, pronunciatasi in seguito alla Corte di Giustizia europea in tema di classificazione rifiuti, il Tribunale ricorda che “pur non essendo esigibile dal detentore l'obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l'onere di qualificarli come pericolosi: a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse”; b) laddove l'impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”.

Ebbene, nel caso di specie “l’'illegittimità della condotta dei diversi attori coinvolti nella […] indagine scaturi[va] non già dalla circostanza che i detentori non [avessero] fatto analizzare il rifiuto nella sua interezza (il 99,9 per cento del rifiuto), ma dal fatto che, come si evince[va] chiaramente dai verbali di sopralluogo e dai rapporti di prova e di caratterizzazione dell’ISPA, l'analisi dei campioni era effettuata scientemente in modo estremamente parziale”.

Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che “In ogni caso, nell'applicare i criteri delineati dalla Corte di Cassazione, l'utilizzazione di un sistema di deliberata e intenzionale manomissione dei risultati del campionamento, oltre ad esser sintomatica della verosimile pericolosità del rifiuto (dato che altrimenti non si spiegherebbe il movente dell'adozione di tale sistema), determina, in ogni caso, quella “impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto” derivante “dal comportamento del detentore stesso del rifiuto” (alla quale va equiparata l'impossibilità derivante da un comportamento del laboratorio di analisi delegato dal detentore) che, secondo la precisa indicazione della sentenza CGUE (punto 61), rende operante il principio di precauzione e l'obbligo di dichiarare il rifiuto pericoloso anche a prescindere dall'accertamento in concreto della “probabilità di un danno reale per l'ambiente””.

Nel far rinvio al provvedimento in oggetto, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 16.09.2020
Documenti allegati

Recenti

16 Aprile 2021
121/2021/NA
Sentenza TAR Lazio su DM 182/2019 (pneumatici fuori uso – distorsione concorrenza)
Leggi di +
16 Aprile 2021
091/2021/NA
Sentenza TAR Lazio su DM 182/2019 (pneumatici fuori uso)
Leggi di +
16 Aprile 2021
120/2021/MI
Protocollo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro 6 aprile 2021 – Indicazioni “ad interim”.
Leggi di +
16 Aprile 2021
090/2021/TO
Seminari ARERA – Raccolta dati trattamento RU e unbundling
Leggi di +
16 Aprile 2021
119 /2021/CS
Lazio approva la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL