AssoAmbiente

Circolari

196/2020/CS

Il Consiglio di Stato ha espresso due pareri, uno interlocutorio, il 7 maggio 2020 (disponibile qui), e l’altro definitivo, il 6 ottobre (disponibile qui), sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’Ambiente, in esame preliminare nel maggio 2019.

Il primo parere, di carattere interlocutorio, richiedeva chiarimenti procedurali, con particolare riguardo all’esplicitazione del contributo da parte di Ispra e dell’SNPA alla predisposizione della proposta di regolamento.

Il secondo parere, di carattere definitivo, invece pone una serie di rilievi sui contenuti della proposta di regolamento, relativamente:

  • al personale che deve svolgere le attività ispettive (art.1), aggiungendo che gli interventi ispettivi sono effettuati dal personale dipendente dell’ISPRA e delle Agenzie munito della qualifica di ispettore (in conformità al regolamento) e che la qualifica di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per rinuncia e per mancata partecipazione senza giustificato motivo ai corsi di aggiornamento previsti nel Regolamento;
  • alle competenze di tale personale (art.4), chiarendo che la qualifica di ispettore è articolata in settori (corrispondenti ai percorsi formativi); che gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione; e che gli ispettori possono effettuare attività ispettive solo nel settore di appartenenza;
  • ai principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva (art.5), chiedendo che venga integrato e rafforzato, alla luce della particolare attenzione dedicata dal legislatore all’esigenza di garantire l’imparzialità degli interventi ispettivi;
  • al Codice etico (art.6),
  • alle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali (art.7) in quanto, nella formulazione proposta, sembra condizionare la stessa ammissibilità delle segnalazioni di illeciti all’adempimento, da parte dei segnalanti, di prescrizioni quanto mai dettagliate e minuziose (l’uso di specifici moduli, l’obbligo di addurre una molteplicità di elementi informativi specificamente indicati, ecc.).

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dei pareri sopra richiamato.

» 02.11.2020

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