AssoAmbiente

Circolari

197/2020/MI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29 ottobre 2020.

La norma interviene a supporto delle partite IVA interessate dalle nuove restrizioni confermando il contributo a fondo perduto e cancellando la seconda rata IMU (in scadenza il 16 dicembre 2020), introduce la proroga del modello 770/2020, con la nuova scadenza fissata al 10 dicembre 2020, ed il bonus affitti commerciali per altri tre mesi.

Per quanto riguarda le norme in materia di lavoro, riportate negli articoli da 11 a 17, ritenute di interesse per le aziende associate, si segnala in particolare:

Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e Cassa in deroga (Articoli 11 e 12, commi 1-8).

Il Legislatore interviene nuovamente con l’ennesima disciplina in materia di ammortizzatori sociali per sospensione o riduzione di attività, prolungando di ulteriori sei settimane il periodo di utilizzo degli strumenti di cui agli articoli 19 e seguenti del primo decreto emergenziale (il “CuraItalia”, n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). Le sei settimane devono essere collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le modalità di concessione sono le stesse del decreto “Agosto”, con un contributo a carico aziendale proporzionato alla perdita di fatturato, autocertificata dall’azienda richiedente. 

Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane (successivo alle prime nove) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge n. 126/2020.

Proroga divieto di licenziamento (Articolo 12, commi 9-11).

Il decreto proroga fino al 31 gennaio del prossimo anno il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo, oltre che di recedere per giustificato motivo oggettivo da singoli rapporti di lavoro.

Sono inoltre ancora sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 23 febbraio 2020 e quelle relative a licenziamenti economici individuali.

Fanno eccezione specifiche situazioni quali le cessazioni di appalto con contestuale assunzione del personale da parte dell’impresa subentrante, le cessazioni definitive dell’attività, i fallimenti e i casi di accordi sindacali aziendali che prevedono un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai singoli che aderissero a tale opzione.

Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Articolo 12, commi 14-16).

Il decreto amplia la portata dell’esonero in questione, previsto per un massimo di tre mesi dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, per ulteriori quattro settimane, fino al 31 gennaio 2021.

Il presupposto è il mancato utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto n. 137/2020, e l’ammontare è pari alle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 (erano i mesi di maggio e giugno 2020 per l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto n. 104/2020), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 possono tuttavia rinunciare alla eventuale frazione residua ancora non goduta al fine di poter accedere agli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto n. 137/2020.

Scuole e misure per la famiglia (Articolo 22).

Sull’argomento il Legislatore interviene nuovamente, apportando le seguenti modifiche all’articolo 21bis del decreto-legge n. 104 convertito in legge n. 126/2020, in materia di quarantena del figlio minore di quattordici anni e relativa collocazione in lavoro agile di uno dei genitori ovvero corresponsione di un’indennità a carico INPS:

  • la possibilità di lavoro agile è ampliata al caso di sospensione dell’attività didattica in presenza e riconosciuta anche ai genitori con figli fino a sedici anni;
  • qualora la prestazione non possa essere svolta con modalità agile, la misura alternativa dell’astensione dal lavoro, con relativa indennità INPS, è riconosciuta anche nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, ma solo nel caso di figlio minore di quattordici anni;
  • se il figlio ha tra i quattordici e i sedici anni, è comunque consentito ai genitori di astenersi dalla prestazione, senza retribuzione né indennità INPS, con garanzia della conservazione del posto di lavoro;
  • l’importo stanziato a tale titolo passa da 50 a 93 milioni per l’anno in corso.

Il provvedimento sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

Nel rimandare al testo integrale del provvedimento, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 03.11.2020
Documenti allegati

Recenti

31 Ottobre 2025
2025/402/SAEC-COM/CC
Evento AAI su Relazione annuale Antitrust
Leggi di +
31 Ottobre 2025
2025/401/SAEC-GIU/CC
Sentenza TAR Lombardia sui limiti dei poteri regolatori dell’Autorità nel campo dell’autonomia contrattuale delle parti
Leggi di +
30 Ottobre 2025
2025/400/SAEC-ARE/PE
Seminario TiFORMA su PEFA e MTR-3 – 18 novembre 2025 ore 10:00-13:00
Leggi di +
30 Ottobre 2025
2025/399/SAEC-ARE/PE
Seminario TiFORMA su TOOL MTR-3 – 18 novembre 2025 ore 10:00-13:00
Leggi di +
30 Ottobre 2025
2025/398/SAEC-NOT/LE
RENTRi: Pubblicazione FAQ su “Aspetto esteriore dei rifiuti – campo 6 del FIR” e su “Contributo annuale”
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL