AssoAmbiente

Circolari

201/2020/PE

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale è stato pubblicato il DPCM 3 novembre 2020 su “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (S.O. n. 41 della G.U. n. 275 del 4 novembre 2020).

Il decreto, le cui disposizioni si applicano dal 6 novembre, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020 (v. circolare associativa n. 191/2020), e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, introduce misure restrittive diversificate ed è composto da 14 articoli e 25 allegati che oltre a fornire indicazioni per specifiche attività, riportano come ultimo allegato il documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” dell’ISS.

Il decreto suddivide per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il Paese in tre fasce di rischio, individuate in base all’Indice Rt, che indica la diffusione del virus, ai focolai presenti sul territorio, e alla tenuta delle strutture ospedaliere. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta area gialla).

In relazione alle informazioni riportate sul sito del Ministero salute (disponibili qui) attualmente nell'area arancione sono ricomprese Puglia, Sicilia. Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Tutte le altre Regioni sono incluse in area gialla.

Le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3 – elevata gravità” o in uno “scenario di tipo 4 – massima gravità” saranno individuate con ordinanza del Ministro della salute, che con frequenza almeno settimanale, dovrà verificare l’evoluzione epidemiologica e provvedere con ordinanza, se del caso, all’aggiornamento del relativo elenco. In ogni caso, la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.

In sintesi, per quanto di possibile interesse, si evidenziano di seguito le principali novità rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo nel recente passato

  1. per quanto riguarda misure contenimento a livello nazionale:
    -  fortemente raccomandato di limitare gli spostamenti per tutto l’arco della giornata, salvo per particolari esigenze (es. lavorative),
    -  sospensione prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private (con alcune eccezioni),
    -  limitazione trasporto mezzi pubblici locali e ferroviario regionale.
     
  2. NEW con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province  autonome sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3 o 4” e con un livello di rischio “alto” e con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, possono essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, le misure Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti livello di rischio e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco.
  3. NEW il DPCM dispone per le aree caratterizzate da un livello di rischio alto una serie di misure di contenimento (es. spostamento nel territorio, limitazione uso mezzi pubblici, sospensione attività commerciali) che entrano in vigore a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze delle Regioni.

Il DPCM interviene infine con articoli specifici sulle misure relative a:

  • attività produttive industriali e commerciali (art. 4),
  • informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 5),
  • limitazioni agli spostamenti da e per l'estero (art. 6),
  • obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 7).
  • sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 8),
  • obblighi dei vettori e degli armatori e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (artt. 9 e 10),
  • trasporto pubblico di linea (art. 11),
  • ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (art. 12).

Per quanto riguarda l’esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 13), il prefetto territorialmente competente, con il supporto delle Forze di polizia, VVF, Ispettorato nazionale del lavoro e Carabinieri, assicura l'esecuzione delle misure del DPCM ed il monitoraggio da parte delle amministrazioni competenti.

In considerazione della numerosità delle disposizioni nazionali e regionali in materia, alleghiamo alla presente lo speciale “COVID-19: le disposizioni adottate da Governo e Regioni” predisposto da NOMOS.

Nel far rinvio al testo del DPCM 3 novembre 2020, disponibile qui, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 05.11.2020
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