Con l’approssimarsi dell’entrata in vigore delle nuove voci dei rifiuti in plastica nella Convenzione di Basilea (1 gennaio 2021) EuRIC e FEAD hanno chiesto alla Commissione europea di confermare la loro interpretazione sui vari scenari relativi alle spedizioni di rifiuti di plastica a seguito dell’introduzione di nuove voci di rifiuti di plastica nella Convenzione di Basilea (v. circolari associative n. 078/2019 e n. 154/2020).
In proposito ricordiamo che la quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea (COP-14, 29 aprile-10 maggio 2019), ha adottato alcuni emendamenti agli Allegati II, VIII e IX della Convenzione con l'obiettivo di rafforzare il controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti di plastica e chiarire il campo di applicazione della Convenzione. In sintesi, l’emendamento all'allegato VIII, con l'inserimento di una nuova voce A3210, chiarisce il campo di applicazione dei rifiuti di plastica presumibilmente pericolosi e quindi soggetti alla procedura PIC (Prior Informed Consent).
La modifica all'Allegato IX, con una nuova voce B3011 che sostituisce la voce esistente B3010, chiarisce i tipi di rifiuti di plastica che si presume non siano pericolosi e, in quanto tali, non soggetti alla procedura PIC. I rifiuti elencati alla voce B3011 includono: un gruppo di resine polimerizzate, polimeri non alogenati e fluorurati, a condizione che i rifiuti siano destinati al riciclaggio in modo ecologicamente corretto e quasi esenti da contaminazioni e altri tipi di rifiuti; miscele di rifiuti plastici costituite da polietilene (PE), polipropilene (PP) o polietilentereftalato (PET) a condizione che siano destinati al riciclaggio separato di ciascun materiale e in modo ecologicamente corretto e pressoché esenti da contaminazioni e altri tipi di rifiuti.
Il terzo emendamento riguarda l'inserimento di una nuova voce Y48 nell'Allegato II che copre i rifiuti di plastica, che ricomprende le miscele di tali rifiuti a meno che questi non siano pericolosi (poiché rientrerebbero in A3210) o presumibilmente non pericolosi (poiché rientrerebbero nella B3011).
La risposta della Commissione si basa su una tabella che EuRic e FEAD hanno preparato congiuntamente che riassume la situazione delle spedizioni di rifiuti di plastica a partire dal 1 ° gennaio 2021. L’'interpretazione della Commissione è ampiamente in linea con quanto indicato dalle due Associazioni europee.
La Commissione Europea ha, infatti, confermato la seguente implementazione e interpretazione:
*non applicabile
In relazione alla dicitura “almost free of contamination” non risulta ancora alcuna indicazione né a livello UE, né in ambito Basilea.
Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento.