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Circolari

223/2020/NA

La Corte di Cassazione con la sentenza 24 novembre 2020, n. 32737, ha ricordato che l'esportazione di rifiuti tessili frammisti ad altri rifiuti soggetti a notifica ex regolamento 1013/2006/Ce sull'esportazione di rifiuti, diventa anch'essa soggetta a notifica e autorizzazione.

Il caso riguarda il ricorso contro l’ordinanza di sequestro del Tribunale, in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti (454-quaterdecies Codice penale), di un quantitativo di rifiuti destinati all’esportazione in Tunisia e dichiarato come "rifiuti tessili non pericolosi", ma risultato contenente anche un quantitativo di scarpe, borse e giocattoli (rifiuti non tessili soggetti a notifica) (per le percentuali dettagliate si veda la Sentenza in allegato).

Il tribunale aveva motivato il sequestro sulla base del fatto che i rifiuti sequestrati erano in prevalenza rifiuti tessili, ma tenuti insieme anche con rifiuti non tessili, quali scarpe, borse e giocattoli. Il Tribunale aveva, inoltre, osservato che, mentre i rifiuti consistenti in materie tessili rientrano nell'allegato III (c.d. Elenco Verde) del Regolamento CE 1013/2006, e, quindi, non necessitano di procedura di notifica e autorizzazione preventiva alla spedizione per il recupero, i rifiuti consistenti in scarpe, borse e cinture, in quanto costituiti da cuoio, gomma, pelle e metalli, nonché in giocattoli, in quanto costituiti prevalentemente da plastica, sono inclusi nell'allegato IV (c.d. Elenco Ambra) del Regolamento CE cit., e, quindi, sono sempre assoggettati alla procedura di notifica Corte. Inoltre, sempre secondo il Tribunale i rifiuti non dichiarati - giocattoli, scarpe, borse e cinture - erano posti all'interno delle balle contenenti gli indumenti tessili, “come se questo fosse il risultato di una condotta finalizzata al loro occultamento”.

La Corte ha ritenuto valide le osservazioni e le conclusioni della citata Ordinanza, in base alle quali se i rifiuti tessili, ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce sull'esportazione di rifiuti, sono esenti dalla procedura di notifica e autorizzazione preventiva alla spedizione per il recupero, non è così per le altre tipologie di rifiuti rinvenuti nel caso di specie. In questo caso, indipendentemente dal fatto che i rifiuti fossero in prevalenza rifiuti tessili, essi erano tenuti insieme anche con rifiuti non tessili, come scarpe, borse e giocattoli e pertanto, non essendo opportunamente separati da essi e rimossi prima della spedizione, l'esportazione dei rifiuti tessili ricadeva negli obblighi di notifica, mancando i quali la spedizione di rifiuti è da ritenersi illecita.

Nel rinviare al testo della Sentenza per maggiori approfondimenti rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

» 04.12.2020
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