Con la Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 recante “Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020” l’ALBO Gestori Ambientali ha precisato che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi a tale ultima data (3 maggio 2021).
Il chiarimento prende spunto dalla modifica introdotta nel decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 dalla Legge di conversione n. 159/2020 (cfr. circolare Unicircular n. 225/2020), che ha introdotto l’articolo 3-bis il quale, al comma 1:
Stante le modifiche di cui sopra l’art. 103, comma 2 risulta essere il seguente:
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). — (Omissis)
Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 (cfr. circolare associativa n. 178/2020).
Resta ferma l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto e che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge e disposizioni regolamentari.
Nel rinviare alla Circolare dell’ALBO, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.