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Circolari

236/2020/LE

Pubblicato il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", cd. “decreto Natale” (G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020), in vigore dallo scorso 19 dicembre.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal DL 2 dicembre 2020, n.158 in materia di spostamenti, nell’ambito del territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (cfr. circolare associativa n. 224/2020) il nuovo decreto integra e rafforza il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus vigenti nel periodo relativo alle festività natalizie ed inizio nuovo anno.

Nell'evidenziare che dal 24 dicembre p.v. al 6 gennaio 2021 restano ferme, per quanto non disciplinato dal decreto legge in commento, le misure adottate dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (cfr. circolare associativa n. 336/2020) si evidenziano, di seguito seppur in estrema sintesi, le principali disposizioni di possibile interesse per gli associati contenute nel nuovo provvedimento:

  1. 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2020 si applicano, sull'intero territorio nazionale, le misure previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette zone rosse (cfr. ns circolare sopracitata n. 336/2020), secondo cui, in estrema sintesi e salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute ad esigenze di lavoro, salute o altra necessità:
    • Sono vietati tutti gli spostamenti – non solo extra, ma anche intraregionali e intracomunali;
    • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del citato DPCM, nonché edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
    • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ma resta consentita la ristorazione con asporto e aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.
  2. 28,29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette zone arancioni (cfr. ns circolare sopracitata n. 336/2020), secondo cui, in estrema sintesi e salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute ad esigenze di lavoro, salute o altra necessità:
    • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, in ogni fascia oraria della giornata; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    • sono vietati anche gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune, ma – ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge in oggetto - sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
    • la mobilità all’interno del comune di domicilio, residenza o abitazione non è soggetta a limitazione, salvo che dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
    • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ma resta consentita la ristorazione con asporto e aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;
    • è consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00.

Durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

L’art. 2 prevede invece un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in oggetto.

Nel rinviare al provvedimento in oggetto, in allegato alla presente, a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 21.12.2020
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