AssoAmbiente

Circolari

008/2021/LE

Con la Sentenza n. 272 del 21 dicembre 2020 la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della L.R. Marche n. 29/2019 recante “Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS” che impone, ai fini dell'ubicazione degli impianti di combustione dei rifiuti, una distanza minima di 5 chilometri da centri abitati e “funzioni sensibili” (strutture scolastiche, case riposo, ospedali, etc.).

Il divieto di localizzazione stabilito dalla legge della Regione Marche, si legge nella Sentenza, viola, sia la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rifiuti (art. 195 del D.Lgs. n. 152/06), sia l'articolo 199 (comma 3, lett. l) del D.Lgs. n. 152/06) secondo cui i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di competenza regionale devono essere specificati nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti (e non tramite legge regionale) e all'esito di un apposito procedimento amministrativo inteso quale luogo elettivo di composizione dei differenti interessi delle parti.

In tal senso si esprime il Giudice: “la Regione non avrebbe potuto fissare nella forma della legge regionale i criteri di individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti, perché, invece, sarebbe stato necessario pronunciarsi all’esito di un procedimento amministrativo. Questa Corte ha recentemente affermato che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto «“[è] nella sede procedimentale […] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela”.

Il veto posto dalla LR Marche 29/2019, non previsto dalla pianificazione regionale, si è trasformato, quindi, in un divieto "astratto" che rischia “di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione degli impianti, con conseguente illegittimità costituzionale (sentenze n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013)”.

Si rinvia per ogni approfondimento alla Sentenza in oggetto disponibile al seguente link: Corte costituzionale - Decisioni.

» 13.01.2021

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