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058/2021/LE-MI

Pubblicato il DPCM 2 marzo 2021 (S.O. n. 17 alla G.U. n. 52 del 2 marzo 2021) recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene su:

  • DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
  • DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
  • DL 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le disposizioni del provvedimento si applicano dal 6 marzo 2021 – in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 – e sono efficaci fino alla data del 6 aprile 2021, ad eccezione delle misure per le zone bianche (art. 7), che si applicano dal 3 marzo u.s..

Le misure previste sono differenziate in ragione della classificazione del territorio nazionale in zone – bianca, gialla, arancione e rossa – prevista, in via normativa, dal recente decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15 (cfr. circolare associativa n. 045/2021) in relazione al differente scenario di rischio epidemiologico.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse del provvedimento che consta di 8 Capi, per un totale di 57 articoli e 28 Allegati.

Nell’ambito del Capo I:

  • vengono confermate le disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • viene previsto, fino al prossimo 27 marzo, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra Regioni e Province Autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • relativamente alle “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 4)”, viene confermata la disposizione che prescrive, sull'intero territorio nazionale, il rispetto, da parte delle attività produttive industriali e commerciali, dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro del lavoro e le Parti Sociali e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del virus Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegati al decreto).
    Con tale previsione legislativa il Legislatore ribadisce l’efficacia scriminante della piena applicazione dei Protocolli anti-contagio ai fini delle responsabilità dei datori di lavoro.
  • continua ad essere fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile (cd. smart working) da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cfr. circolare associata n. 105/2020), nonché di quanto previsto dai Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

I Capi da II a V riportano le misure di contenimento del contagio che si applicano, rispettivamente, in Zona Bianca (ad oggi solo Sardegna con Ordinanza del Ministro della Salute del 27/2/21), Gialla, Arancione e Rossa sulla basa dell’incidenza settimanale dei contagi per numero di abitanti; nei rispettivi articoli vengono pertanto declinate le misure specifiche relative, tra l’altro,a spostamenti, manifestazioni pubbliche, convegni, riunioni, manifestazioni fieristiche e congressi, attività motorie e competizioni sportive.

L’art. 25 in materia di “Corsi di formazione pubblici e privati” conferma che i corsi di formazione pubblici e privati potranno continuare a svolgersi solo con modalità a distanza così come, secondo modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, anche alcuni corsi abilitanti nel settore dei trasporti (accesso alla professione autotrasporto, CQC, merci pericolose, sicurezza trasporti, corsi di formazione finanziati o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Restano, inoltre, consentiti i corsi per le certificazioni necessarie alla professione di lavoratori marittimi, le prove teoriche e pratiche per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti. Ai sensi dell’articolo 25, comma 7, inoltre, è consentita la formazione in azienda “esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni”, nonché per i corsi in materia di salute e sicurezza, sempre nel rispetto dei Protocolli anti-Covid19 in materia, 

I Capi VI e VII riportano, rispettivamente, “Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero” e obblighi di armatori, navi da crociera e trasporto pubblico di linea.

Il Capo VIII “Disposizioni riguardanti l’esecuzione ed il monitoraggio delle misure e disposizioni finali” oltre a confermare in capo ai Prefetti il compito di assicurare l’esecuzione delle misure contenute nel presente D.P.C.M., istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di confronto composto da rappresentanti del Ministero, dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e Province autonome e da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico.

Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute del 27 febbraio, relative alla classificazione in zone delle regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna e Umbria, si applicano fino all’adozione delle nuove ordinanze e, comunque, non oltre il 15 marzo, fatta salva una eventuale nuova classificazione (art. 57, c. 3).

Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente.

» 09.03.2021
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