In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, è stato pubblicato il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 su "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (G.U. n. 62 del 13 marzo 2021), in vigore dal 13 marzo u.s..
Il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 e reca disposizioni in materia di congedi per genitori e bonus baby-sitting.
Sinteticamente, ad oggi, il nuovo quadro regolatorio prevede che:
Il provvedimento, nel confermare l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede, in caso di violazione delle nuove misure introdotte, l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 (cfr. circolare associativa n. 058/2020).
Il provvedimento relativamente ai congedi per genitori (art. 2, commi da 1 a 5, 8 e 11) introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi così retribuiti:
In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.
Relativamente al bonus baby-sitting (art. 2, commi da 6 a 8) il provvedimento introduce fino al 30 giugno 2021 un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, dei lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari), del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Il bonus può essere utilizzato per i servizi riferiti ai figli conviventi minori di 14 anni per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena. L’articolo prevede altresì le modalità di domande e utilizzo del bonus.
Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente (v. Allegato 1).
In considerazione poi dell’evoluzione dei provvedimenti che riguardano il COVID-19, alleghiamo il documento di aggiornamento - predisposto da NOMOS - contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (in vigore e adottate in precedenza) aggiornate al 15 marzo 2021 (v. Allegato 2).
Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento, rimaniamo a disposizione per informazioni.