AssoAmbiente

Circolari

077/2021/TO

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 2102/2021, ha fornito importanti indicazioni sulle modalità con le quali devono essere riportati gli elementi a supporto dell'affidamento in house, a seguito delle attività svolte in base all'articolo 192, comma 2 dello stesso codice dei contratti pubblici.

Si tratta di una pronuncia che ha il merito di ricondurre un’analisi rigorosa svolta a partire dal testo della motivazione resa dall’Amministrazione, giudicata generica e insufficiente, all’esigenza primaria di evitare ingiustificate compressioni del principio di tutela della concorrenza.

La fattispecie di cui si occupa la sentenza in oggetto è disciplinata dall’art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui, ai fini dell’affidamento diretto in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti, nella motivazione del provvedimento, devono dare atto “delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” (sul tema vedasi, da ultimo, la circolare associativa n. 038/2021).

La sentenza del Consiglio di Stato pare applicare correttamente la norma e si pone sulla scia della decisione con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale che la riguardava (Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100).

Il Consiglio di Stato, infatti, opportunamente riconduce la ratio della norma a una direttrice pro concorrenziale, così come già fatto dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui essa “risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza” (Corte cost. n. 100/2020). La correttezza di tale linea interpretativa è confermata dalla lettura del parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato sulla bozza di Codice dei contratti pubblici nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sez. IX, ord., 6 febbraio 2020, C-89/19 a C-91/19; CGUE, sez. IV, sent., 3 ottobre 2019, C-285/18).

Come confermato dai giudici amministrativi, l’obiettivo di promuovere la concorrenza costituisce uno dei pilastri del diritto dell’Unione europea, ai sensi nell’art. 3, comma 3, TUE, dell’art. 3, lett. b), e nell’art. 119, TFUE, per i benefici che porta al tessuto economico delle imprese e, in definitiva, agli stessi cittadini.

Nel rimandare alla sentenza richiamata, allegata alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 06.04.2021
Documenti allegati

Recenti

13 Marzo 2013
043/2013/PE
Bonifiche: DM 11 gennaio 2013 sui SIN che passano alla competenza regionale
Leggi di +
13 Marzo 2013
042/2013/PE
Regione Lombardia – Nuovo progetto informatico gestione Manufatti Amianto (GEMA)
Leggi di +
13 Marzo 2013
041/2013/NE
End of Waste per i rifiuti di plastica – Pubblicazione del documento per la definizione dei criteri EoW da parte del JRC
Leggi di +
13 Marzo 2013
043/2013/NE
End of Waste per i rifiuti di plastica – Pubblicazione del documento per la definizione dei criteri EoW da parte del JRC
Leggi di +
12 Marzo 2013
040/2013/NE
1) Studio europeo sul miglioramento dell’efficienza delle risorse 2) Risultati della consultazione sui TOP 10 atti legislativi dell'UE più gravosi per le PMI
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL