AssoAmbiente

Circolari

081/2021/LE

Il 30 aprile 2021 è la data della prossima scadenza della dichiarazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 157/2011 (registro E-PRTR).

Anche la comunicazione dei dati 2020 (come era già avvenuto per i dati relativi all’anno 2019) avverrà con l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile qui.

Le istruzioni fornite dall’Ispra precisano altresì che è necessario:

  • compilare un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante;
  • applicare la firma digitale valida (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del DL 82/2005) al modulo xls compilato, ottenendo così il file con estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;
  • rinominare il file P7M indicando “PRTR2021_RagioneSociale_Provincia” es. per la ditta Rossi spa, a Roma, indicare “PRTR2021_Rossispa_RM.xlsx.p7m”;
  • inviare il messaggio di posta elettronica certificata con oggetto “Dichiarazione PRTR 2021 Ragione sociale, Provincia” (es. “Dichiarazione PRTR 2021 Rossi spa, RM”) con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti destinatari:

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 4 del DPR 157/2011 sono obbligati alla comunicazione in oggetto i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell’Allegato I al Regolamento (CE) n. 166/2006 – che al punto 5 richiama “gestione rifiuti e acque reflue” - e che abbiano riscontrato, nell’anno di riferimento, il superamento:

  • dei valori soglia all’emissione (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento;
  • dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento;
  • dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi, art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento).

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 3 e 4 del DLgs 46/2014 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti la comunicazione in oggetto ed una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione entro il 30 giugno dello stesso anno, come previsto dall’art. 4 comma 1 del DPR 157/2011.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai contenuti riportati nella seguente apposita sezione del sito dell’Ispra Dichiarazione PRTR 2021 (dati 2020) — Italiano (isprambiente.gov.it).

» 09.04.2021

Recenti

19 Dicembre 2012
189/2012/LE
Albo Gestori Ambientali: Deliberazione 12 dicembre 2012 - Modifiche alla Del. n. 1/2003 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)
Leggi di +
19 Dicembre 2012
188/2012/CS
Comunicazione CONAI su applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC)
Leggi di +
19 Dicembre 2012
187/2012/PE
Certificazione dei Crediti – Circolari MEF n. 35 e 36 del 27 novembre 2012
Leggi di +
18 Dicembre 2012
186/2012/CS
GMR - Bozza Protocollo d’intesa tra ASSOVETRO e FISE UNIRE
Leggi di +
18 Dicembre 2012
201/2012/PE
Certificazione dei Crediti – Circolari MEF n. 35 e 36 del 27 novembre 2012
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL