AssoAmbiente

Circolari

120/2021/TO

Il MEF ed il MiTE hanno risposto ad alcuni quesiti posti dal Sole24Ore, con riferimento alla comunicazione che le attività economiche devono fare al comune nel caso in cui intendano avviare al recupero i rifiuti prodotti simili agli urbani. (c.d. “uscita” dal servizio pubblico). Come noto, la comunicazione di avvio al recupero ha la finalità di ottenere la riduzione della quota variabile della Tari in misura proporzionale alle quantità effettivamente conferite a soggetti diversi dal gestore pubblico.

I quesiti sono stati posti anche alla luce della circolare esplicativa del MiTE del 12 aprile 2021 (cfr. circolare associativa n. 086 del 14 aprile 2021) con l’obiettivo di chiarire meglio la portata e gli effetti della comunicazione sulla fuoriuscita dal servizio pubblico nonché la natura del termine per la comunicazione.

Dai chiarimenti offerti emerge che la scadenza relativa alla comunicazione di avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico ai fini dell’avvio al recupero dei rifiuti urbani degli operatori economici è perentoria. Dunque i soggetti che non la rispettano non hanno diritto alla riduzione della quota variabile della Tari 2022, salvo diversa decisione del comune. Inoltre, in caso di mancato invio della comunicazione, si presume che l’utenza non domestica abbia scelto di restare con il gestore pubblico.

In tale ipotesi, la scelta del contribuente sarebbe esercitabile di anno in anno.

Dall’analisi dei chiarimenti si rilevano comunque alcune criticità (in parte non risolte) perché da un punto di vista letterale la norma (art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006) pare indicare che entro le scadenze annuali sulla “scelta” vi sia un obbligo per tutte le utenze non domestiche (UND) di presentare la comunicazione di cui all’art. 30 comma 5 del DL 41/2021 con vincolo di 5 anni (sia per la scelta di “uscita” dal servizio pubblico sia quando si decida di restare). Seguendo tale lettura, tuttavia, la mancata presentazioni della comunicazione da parte delle utenze non domestiche dovrebbe equivalere a dichiarazione di permanenza nel perimetro pubblico per 5 anni scontrandosi però con il fatto che nel 2022 tali utenze non potrebbero poi presentare una comunicazione di fuoriuscita (fatta eccezione per le nuove imprese) contraddicendo la portata della norma (e le indicazioni dell’AGCM).

Sul punto, le FAQ in oggetto forniscono una lettura secondo la quale la facoltà “di opzione” dell’utenza non domestica è esercitabile annualmente, sebbene sia auspicabile un impegno pluriennale (espresso) anche a favore del gestore pubblico.

In alti termini, seguendo una lettura coerente delle norme, emerge, anche sulla base degli ultimi chiarimenti, che:

  • se l’UND sceglie di avvalersi di operatori diversi dal gestore pubblico - non necessariamente sempre lo stesso - l’opzione ha durata minima di 5 anni (salva facoltà su richiesta di “rientro”)
  • se l’UND comunica (quindi esprime la sua volontà) la scelta di rimanere nel perimetro del servizio pubblico (opzione suggerita per garantire una stabilità nell’erogazione dei servizi), tale scelta deve plausibilmente essere riferibile ad un vincolo di 5 anni;
  • se l’UND tace, esprime un consenso (per l’appunto tacito) nel rimanere nel perimetro del servizio in privativa, ma la facoltà di “scelta” si rinnova annualmente.

Sempre in materia informiamo che anche IFEL si è espresso in materia, pubblicando uno schema di modifiche al regolamento TARI che recepisce le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 e pubblicando un’introduzione che descrive e analizza le principali modifiche che determinano l’attuale assetto normativo.

Nel rimandare ai documenti richiamati, allegati alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 27.05.2021
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