AssoAmbiente

Circolari

139/2021/CS

Il TAR Marche, con la sentenza n. 498 del 23 giugno 2021, ha stabilito che il quantitativo di sostanze pericolose che fanno scattare la disciplina Seveso III (D.Lgs. 105/2015) va calcolato non su quelle realmente presenti in un dato momento nell’impianto ma sulla capacità totale dell'impianto stesso, così come indicata nell’autorizzazione.

La questione oggetto della sentenza del TAR riguarda un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, che, nell'ambito di un procedimento di riesame della propria autorizzazione integrata ambientale, si è visto diffidato a presentare (ai sensi della Seveso III), la notifica prevista dall'articolo 13 e il rapporto di sicurezza (articolo 15).

La disciplina Seveso III sugli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, a differenza di quanto previsto dalla Seveso II, fa scattare l'assoggettamento agli obblighi relativi non solo al superamento dei quantitativi di sostanze pericolose realmente presenti in stabilimento ma anche per quelle "previste", cioè imposte all'impianto da limiti materiali e/o legali.

Nella propria sentenza il TAR Marche ha chiarito che per la determinazione delle sostanze "previste" il riferimento è quello relativo alla capacità dell'impianto così come indicata dall'AIA o da altra autorizzazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza che trasmettiamo in allegato.

» 30.06.2021
Documenti allegati

Recenti

16 Aprile 2019
059/2019/TO
Classificazione rifiuti e “codici specchio” – la pronuncia della Corte di Giustizia Europea
Leggi di +
15 Aprile 2019
100/2019/LE
Dichiarazione PRTR 2019 entro 30 aprile p.v.
Leggi di +
12 Aprile 2019
058/2019/LE
INCONTRO Digitalizzazione adempimenti amministrativi – Roma, 14 maggio 2019 c/o FISE.
Leggi di +
12 Aprile 2019
099/2019/LE
INCONTRO Digitalizzazione adempimenti amministrativi – Roma, 14 maggio 2019 c/o FISE
Leggi di +
04 Aprile 2019
098/2019/MI
Reddito di cittadinanza e Quota 100 – Conversione in legge
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL