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Circolari

154/2021/LE

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021, ha confermato il diniego della Provincia di Bolzano alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali per mancata osservanza del principio di prossimità (cioè la distanza dell'impianto dal luogo di produzione dei rifiuti).

La pronuncia negativa della Provincia poggiava su una pluralità di motivi, tra cui in particolare il fatto che dalla richiesta di autorizzazione non era possibile ricavare la provenienza (se regionale o extraregionale) dei rifiuti speciali che sarebbero stati trattati nell’impianto da realizzare così da potere garantire l'applicazione del principio di prossimità.

All’impresa ricorrente che ha impugnato il diniego della Provincia, i Giudici amministrativi hanno opposto, tra l’altro, che:

  • il parere del Comitato tecnico non conteneva "alcun divieto generalizzato all'importazione e alla circolazione di rifiuti speciali", ma si limitava a "rilevare l'impossibilità di valutare la provenienza dei rifiuti de quibus e quindi l'impossibilità di garantire l'osservanza del principio di prossimità sancito dall'art. 16 della direttiva rifiuti 98/ 2008/ CE";
  • secondo il comma 3 lett. g) dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 i piani regionali prevedono: "il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti".

Seppur già con la Sentenza 23 gennaio 2009, n. 10, la Corte Costituzionale, ha ribadito l'esclusione della possibilità di imporre un divieto di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altri ambiti territoriali, la stessa ha confermato tuttavia che "l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare.".

In direzione analoga si è espressa anche la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato con le Sentenze 11 giugno 2013 n. 3215 e 19 febbraio 2013, n. 993 che hanno precisato che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, da coordinarsi con il principio di prossimità con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti.

Ispirato a questi principi, con delibera della Giunta provinciale n. 1028 del 26.9.2017, è stato approvato il "Piano di gestione dei rifiuti speciali della Provincia autonoma di Bolzano" in cui si legge che “la Provincia di Bolzano ha dato priorità ai seguenti obiettivi: Favorire il trattamento dei rifiuti in provincia e garantire, per quanto possibile, lo smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione”.

La pronuncia - che conclude il contenzioso a sfavore dell’impresa ricorrente - presuppone una utilizzazione fortemente estensiva del principio di prossimità anche con riferimento all’autorizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti speciali.

Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.

» 16.07.2021
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