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160/2021/LE

Pubblicato il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (G.U. n. 175 del 23 luglio 2021), in vigore dal 23 luglio 2021.

Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, definisce le modalità di utilizzo del cd. “green pass”, che si applicheranno a decorrere dal 6 agosto p.v. e individua nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone di cui al decreto-legge n. 33 del 2020 (cfr. ns. circolari n. 102 del 19/5/20 e n. 138 del 17/7/20).

Più nello specifico il decreto legge in oggetto per quanto di diretto interesse delle aziende rappresentate:

  • proroga la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, differisce anche i termini entro i quali è possibile adottare i provvedimenti di contenimento dell’emergenza (art. 1);
  • indica nuovi criteri di classificazione delle Regioni in base ai nuovi parametri di rischio. in particolare il criterio dell’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione e rossa) delle Regioni. I due nuovi parametri saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 (art. 2);
  • impiego delle certificazioni COVID-19 - cd Green pass. Il decreto introduce importanti novità circa l’impiego del green pass che dal prossimo 6 agosto regolerà l’accesso a specifici servizi (ristorazione, spettacoli, competizioni, fiere, centri e luoghi di cultura e mostre, concorsi pubblici, etc.) e ne stabilisce altresì le modalità di rilascio (art. 3).

Negli articoli seguenti Il provvedimento detta una serie di disposizioni relative in particolare a somministrazione test antigenici, misure in materia di processo civile e penale e di disabilità, nonché sul Fondo per il sostegno delle attività economiche al chiuso.

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021 (cfr. circolare associativa n. 058 del 8 marzo 2021).

Nel rimandare al provvedimento, in allegato alla presente, per i necessari approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 28.07.2021
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