AssoAmbiente

Circolari

172/2021/NA

L’Agenzia delle entrate, in risposta alla richiesta di Consulenza giuridica 27 agosto 2021, n. 11 formulata da un’Associazione, ha chiarito che le attività di Raccolta/trasporto e smaltimento rifiuti effettuate da soggetto diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio da interventi di recupero edilizio non godono dell'aliquota Iva ridotta del 10 %.

L’Associazione proponente, premesso che le sue associate svolgono fra l’altro, “attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i rifiuti del capitolo 17 00 00 “rifiuti operazioni di costruzione e demolizione”) e/o attività di bonifica dei beni contenenti amianto”, e in considerazione del fatto che il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 (Decreto Iva) prevede che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio godono dell'aliquota Iva agevolata del 10%., ha chiesto di sapere il trasportatore può applicare al privato cittadino l’IVA agevolata per il servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto” - CER 17, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, e se l’impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore IVA agevolata al 10 per cento per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli vengono conferiti dal trasportatore, in quanto attività “accessorie” alla prestazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di raccolta/trasporto dei rifiuti edilizi derivanti da tali interventi — nonché gli oneri per l'attività di smaltimento — non possono godere di tale aliquota agevolata in quanto non possono ritenersi attività accessorie all’attività di recupero edilizio. A tal proposito ha specificato che una prestazione di servizi è accessoria a un'operazione principale quando: integra, completa e rende possibile quest'ultima; è resa direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese); è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale. Nel caso di specie l'attività edilizia e quelle di gestione rifiuti non sono eseguite dallo stesso soggetto.

Per maggiori approfondimenti si rende disponibile in allegato il testo completo della richiesta di consulenza giuridica.

» 31.08.2021
Documenti allegati

Recenti

17 Novembre 2025
2025/418/SAEC-GIU/CC
Sentenza TAR Veneto su obbligo di motivazione per il Comune che adotti il metodo “presuntivo” nella determinazione della Tari
Leggi di +
14 Novembre 2025
2025/417/SAEC-LAV/PE
Consultazione UE su revisione Direttiva 2004/37/CE su protezione lavoratori
Leggi di +
13 Novembre 2025
2025/416/SAEC-GIU/PE
Interpello MASE su EoW “caso per caso” delle terre e rocce da scavo
Leggi di +
12 Novembre 2025
2025/415/SAEC-GIU/CS
Interpello MASE su limiti emissioni impianti AIA
Leggi di +
11 Novembre 2025
2025/414/SAEC-ARE/CC
ARERA – Determinazione 7 Novembre 2025, n.1 su schemi tipo atti proposta tariffaria (2026-2029), modalità di trasmissione e schemi tipo PEFA
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL