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188/2021/NA

Pubblicato il DL 21 settembre 2021, n. 127 (GU n. 226 del 21 settembre 2021) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Per quanto concerne in particolare i rapporti di lavoro privato (art. 3), il decreto dispone l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, i Certificati Verdi per accedere ai luoghi di lavoro. I controlli del rispetto delle prescrizioni dovranno essere effettuati dal datore di lavoro preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Entro il 15 ottobre saranno definite le modalità di effettuazione dei controlli.

In mancanza del Green pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato sin dal primo giorno senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili per una sola volta.

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi (15 euro) definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. I tamponi sono offerti gratuitamente ai disabili, ai soggetti fragili e a coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione sulla base di un apposito certificato medico.

Per quanto concerne invece la durata dei Green Pass viene inserita all’art. 5 la previsione che lo stesso sia rilasciato immediatamente dopo la somministrazione della prima dose. Viene inoltre previsto che a coloro che hanno contratto l’infezione dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, sia rilasciata la certificazione verde con validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Anticipiamo che il ddl di conversione in legge del DL 6 agosto 2021, n. 111 (DL Green Pass 1), recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (AC. 3264) (scade il 5 ottobre), nel testo licenziato giovedì dalla Commissione Affari sociali, su cui il Governo ha posto la fiducia in Aula Camera prevede modifiche della durata dei Green Pass già rilasciati di cui daremo conto non appena definitive.

Le disposizioni del Decreto Legge si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata al 31 dicembre 2021.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento si rinvia al testo del DL 127/2021 in allegato.

» 23.09.2021
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