AssoAmbiente

Circolari

189/2021/CS

L’Italia ha provveduto a rinotificare alla Commissione europea lo schema di Regolamento per l’aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”, limitatamente alle bottiglie in PET riciclato. Infatti il provvedimento era stato già notificato alla Commissione europea ilo scorso 18 agosto (v. circolare associativa n. 173/2021) ma il procedimento è stato interrotto per favorire una modifica dello schema. In particolare, rispetto al testo precedentemente notificato, le disposizioni non sono più introdotte in via sperimentale, ma si applicano a regime a partire dal 2021.

Il regolamento si è reso necessario per dare attuazione all’articolo 51, comma 3-sexies, del DL 104 del 2021 volto a prevedere che, a decorrere dal 2021, per le bottiglie in PET non trovi applicazione la percentuale minima di PET vergine. Infatti, ai sensi del comma 2 dell’art.13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973, le bottiglie in PET riciclato devono contenere almeno il 50% di PET vergine.

In particolare lo schema di regolamento inserisce nell’art.13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973 il comma 2-bis ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista, alle seguenti condizioni:

  1. che le bottiglie provengano da un processo di riciclo per il quale sia stato pubblicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare un parere favorevole e vengano rispettate le condizioni previste in merito a percentuale massima di polietilentereftalato riciclato nelle citate bottiglie e le relative condizioni di uso;
  2. che vengano applicati nel processo di riciclo i parametri critici e le fasi operative descritte nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Anche questo schema è stato notificato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. Pertanto, fino al 16 dicembre 2021, la Commissione europea e gli altri Stati membri potranno formulare pareri e osservazioni e fino a tale data (prorogabile di altri 3 mesi) il provvedimento non potrà quindi acquisire efficacia nell’ordinamento interno.

Nel rimandare al nuovo schema di Regolamento, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 23.09.2021
Documenti allegati

Recenti

06 Ottobre 2025
2025/352/SAEC-ARE/PE
Proroga Organi ARERA – DL 145/2025
Leggi di +
06 Ottobre 2025
2025/351/SAEC-EUR/CS
Relazione Commissione su applicazione direttiva Seveso
Leggi di +
03 Ottobre 2025
2025/350/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Sesto ciclo di formazione Rentri con focus su FIR DIGITALE – ottobre-dicembre 2025
Leggi di +
02 Ottobre 2025
2025/349/SAEC-COM/CS
Gestione PFU – Comunicazione contributo 2026
Leggi di +
30 Settembre 2025
2025/348/SAEC-NOT/PE
UNI - Raccolta commenti progetto "Documentazione tecnica per veicoli e attrezzature dell'igiene urbana"
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL