AssoAmbiente

Circolari

189/2021/CS

L’Italia ha provveduto a rinotificare alla Commissione europea lo schema di Regolamento per l’aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”, limitatamente alle bottiglie in PET riciclato. Infatti il provvedimento era stato già notificato alla Commissione europea ilo scorso 18 agosto (v. circolare associativa n. 173/2021) ma il procedimento è stato interrotto per favorire una modifica dello schema. In particolare, rispetto al testo precedentemente notificato, le disposizioni non sono più introdotte in via sperimentale, ma si applicano a regime a partire dal 2021.

Il regolamento si è reso necessario per dare attuazione all’articolo 51, comma 3-sexies, del DL 104 del 2021 volto a prevedere che, a decorrere dal 2021, per le bottiglie in PET non trovi applicazione la percentuale minima di PET vergine. Infatti, ai sensi del comma 2 dell’art.13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973, le bottiglie in PET riciclato devono contenere almeno il 50% di PET vergine.

In particolare lo schema di regolamento inserisce nell’art.13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973 il comma 2-bis ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista, alle seguenti condizioni:

  1. che le bottiglie provengano da un processo di riciclo per il quale sia stato pubblicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare un parere favorevole e vengano rispettate le condizioni previste in merito a percentuale massima di polietilentereftalato riciclato nelle citate bottiglie e le relative condizioni di uso;
  2. che vengano applicati nel processo di riciclo i parametri critici e le fasi operative descritte nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Anche questo schema è stato notificato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. Pertanto, fino al 16 dicembre 2021, la Commissione europea e gli altri Stati membri potranno formulare pareri e osservazioni e fino a tale data (prorogabile di altri 3 mesi) il provvedimento non potrà quindi acquisire efficacia nell’ordinamento interno.

Nel rimandare al nuovo schema di Regolamento, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 23.09.2021
Documenti allegati

Recenti

21 Marzo 2024
2024/074/SAEC-SUO/PE
Nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - Portale Siti Contaminati Regione Lombardia
Leggi di +
21 Marzo 2024
2024/073/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 22 marzo 2024 ore 11.00
Leggi di +
21 Marzo 2024
2024/072/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI – rinnovo idoneità RT “transitorio” entro il 15 aprile 2024
Leggi di +
21 Marzo 2024
2024/071/SA-LAV/MI
Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro 19 marzo 2024, n. 14 – Tabelle costo del lavoro CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022
Leggi di +
19 Marzo 2024
2024/070/SAEC-EUR/FA
Verifica dei dati e accreditamento dei verificatori nel sistema ETS – Avviata consultazione pubblica su revisione del Regolamento di Esecuzione
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL