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248/2021/LE-MI

Pubblicato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021) in vigore dal 25 dicembre scorso, che oltre a numerosi provvedimenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso, dispone in materia di lavoro subordinato.

Il provvedimento stabilisce la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e prevede, altresì, che il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario per l’emergenza possano continuare ad adottare Ordinanze finalizzate all’attuazione e al coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza Covid-19 (art. 1).

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza, il Decreto in oggetto differisce al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale o su parti di esso previste dai decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020 (art. 2) (cfr. circolari Unicircular n. 058/2020 e n. 103/2020).

Per quanto riguarda le altre numerose misure, si evidenzia sinteticamente, per quanto di interesse, che il provvedimento:

  • a decorrere dal 1° febbraio 2022, riduce da nove a sei mesi la validità delle certificazioni verdi COVID-19;
  • dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, dispone l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca;
  • dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), rende obbligatorio l’uso delle mascherine di tipo FFP2 tra l’altro, anche per spettacoli aperti al pubblico, accesso ai mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, autobus);
  • disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid 19 (attività e accessi limitati al possesso del green pass rafforzato, previsione dell’obbligo di green pass per la partecipazione a corsi di formazione anche in zona bianca, impiego del green pass in ambito lavorativo privato).

Preme ricordare che in virtù della proroga della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 tutti i titoli autorizzativi (iscrizioni all’Albo Gestori ambientali e autorizzazioni regionali comprese) in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Ciò è quanto deriva dalla ricostruzione dell’art. 103 della Legge n. 27/2020 (cfr. circolare associativa n. 124 del 30/4/2020) come modificato dalla Legge n. 159/2020 (cfr. circolare associativa n. 337 del 9/12/2020) che, intervenendo sul comma 2 e introducendo un successivo comma 2-sexies dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

In materia di lavoro subordinato, in particolare si evidenzia:

  • l’articolo 16, che proroga una serie di termini previsti da disposizioni legislative emanate durante l’emergenza epidemiologica (riportate in allegato al decreto): per quanto ritenuto di specifico interesse, si segnala la proroga al 31 marzo 2022 della regolamentazione semplificata in materia di lavoro agile nonché del regime di sorveglianza sanitaria speciale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83 decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020);
  • l’articolo 17, comma 1, in materia di “Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali” con cui sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione di un decreto interministeriale (e comunque non oltre il 28 febbraio 2022), che individui le patologie a rischio tali da giustificare l’adibizione al lavoro agile del dipendente considerato “fragile”;
  • l’articolo 17, comma 3, che proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 convertito in legge n. 215/2021 in materia di congedi parentali e diritto all’astensione lavorativa per il dipendente genitore in caso di sospensione dell’attività didattica ed educativa del figlio, con diritto, o meno, ad una indennità a carico INPS in relazione alla specifica situazione soggettiva (vedi la circolare Unicircular n. 210/2021 del 25 ottobre 2021);
  • infine, in relazione alla “Certificazione verde” meglio nota come “Green Pass”, l’articolo 8, comma 3, del decreto in questione proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia (in particolare, per il lavoro subordinato privato cfr. art. 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prima valide fino al 31 dicembre p.v.).
» 30.12.2021
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