Con la Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021 l’Albo Gestori Ambientali ha precisato che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Ciò è quanto deriva dalla ricostruzione dell’art. 103 della Legge n. 27/2020 (cfr. circolare associativa n. 124 del 30/4/2020) come modificato dalla Legge n. 159/2020 (cfr. circolare associativa n. 225 del 9/12/2020) che, intervenendo sul comma 2 e introducendo un successivo comma 2-sexies dispone ad oggi che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Al riguardo si ricorda che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogatodal D.L. n. 221/21, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 dicembre scorso, al 31 marzo 2022 (cfr. nostra circolare n. 248 del 30/12/21).
La Circolare dell’Albo in oggetto che sostituisce, per aggiornarla, la circolare n. 9 del 29 luglio 2021 (cfr. circolare associativa n. 164/21) specifica, come la precedente, che, per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve, in ogni caso:
Le imprese interessate possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all’interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it.
Nel rimandare alla circolare dell’Albo n. 16/2021, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti si rimane a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.