Il DL 152/2021 recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato convertito in legge dal 1° gennaio 2022, con la Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (GU n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 48) che introduce alcune novità rispetto al testo del decreto legge (cfr. circolare associativa n. 220/2021).
In particolare in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 18 - viene introdotto all’articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, il comma 3-bis che specifica le modalità con cui l'Autorità competente può stabilire di non sottoporre a VAS un Piano o Programma. Rimangono, invece, confermate le disposizioni che accorciano da 60 a 45 giorni i tempi per la consultazione pubblica dei progetti sottoposti a VAS ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle che dimezzano a 45 giorni (al posto dei 90 previsti in precedenza) i tempi per il rilascio del provvedimento.
Tra le novità introdotte con la Legge 233/2021, segnaliamo che è stato demandato al MiTE la ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale ai fini della bonifica (art. 17-bis). Infine, in relazione al servizio idrico (art. 22, comma 1-quinques) si prevede che nel caso in cui l'Ente d'ambito non si sia ancora espresso sulla "deroga" al servizio idrico integrato da parte delle gestioni autonome, tali gestioni al 1° luglio 2022 confluiscano nella gestione unica ed entro il 30 settembre 2022 tutte le gestioni non in deroga saranno affidate dall'Ente d'ambito al gestore unico.
Tra le disposizioni confermate, oltre al quelle relative al Piano per la riqualificazione dei siti orfani (art. 17) e al recupero dei contributi SISTRI (art. 50, comma 3) sono confermate l'abrogazione dell'articolo 41-quater del DL 69/2013 che demandava a un regolamento del Ministero dell'ambiente (oggi MiTE) la disciplina per la qualifica di sottoprodotto del "pastazzo di agrumi" (art. 50, comma 4) e la modifica alla disciplina del finanziamento della gestione dei rifiuti dei pannelli fotovoltaici (articoli 24-bis e 40, Dlgs 49/2014) compreso il caso di "revamping" (ammodernamento tecnologico) ma non più quello di "repowering" (ripotenziamento) degli impianti come invece aveva previsto il DL 152/2021, norma non confermata dalla legge di conversione.
Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti si rinvia al testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione in allegato alla presente.