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Circolari

029/2022/NA

Sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il DL 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.” (cd "Sostegni ter").

Il decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022 reca, tra le altre, norme relative a investimenti 4.0, credito di imposta per imprese energivore, sostegni alle rinnovabili, sussidi dannosi per l'ambiente.

In particolare l’articolo 10 - interviene sull’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) - inserito dall’art. 1, comma 44, lettera b) della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - modificando la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, con la previsione che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del MiSE, di concerto con il MiTE e con il MEF, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

L’articolo 14 prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L’articolo 15 istituisce un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017 (“energivore”) del Mise i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Tale credito d’imposta:

  • è utilizzabile, esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’articolo 16 prevede che, dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sia introdotto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili - quelli fotovoltaici (sopra i 20 kW) incentivati dal Conto Energia e quelli eolici, idroelettrici, geotermici sopra i 20 kW non incentivati - per ridurre in parte gli oneri di sistema sulle bollette. In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.

L’articolo 17 reca modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, viene modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Infine l’articolo 18 prevede la cessazione di alcuni sconti fiscali per i prodotti energetici in ottica di abbattimento sussidi ambientalmente dannosi (l'agevolazione 30% per l'accisa sui prodotti energetici impiegati nei trasporti ferroviari e esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare).

Nel rinviare al testo completo del Decreto Legge disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 01.02.2022
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