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Circolari

030/2022/CS

Il Consiglio di Stato con la sentenza 25 gennaio 2022 n. 490 ha rimesso alla Corte UE la questione relativa al calcolo delle sostanze pericolose “previste” in uno stabilimento ai fini dell'applicabilità della Seveso III e l’opportunità (o meno) che si possa usare un sistema di controllo predisposto dal gestore.

La rimessione alla Corte di Giustizia Ue è avvenuta in relazione ad un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi nelle Marche, riconosciuto come soggetto alla disciplina Seveso III (rischio di incidente rilevante connesso a determinate sostanze pericolose) con diffida per il titolare a presentare, entro 60 giorni, la notifica prevista dall'articolo 13 del D.Lgs n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza ex articolo 15 del D.Lgs n. 105/2015.

La questione è relativa a come calcolare non tanto la presenza “reale” di sostanze pericolose quanto quella “prevista”, richiamata nella definizione di “presenza di sostanze pericolose”, al fine di verificare se lo stabilimento vada o meno sottoposto alla disciplina Seveso.

I Giudici - propensi a fare riferimento all'AIA rilasciata che, nell'attestare ufficialmente la capacità dell'impianto stesso, stabilisce, tra le altre cose, i quantitativi massimi di sostanze pericolose che lo stabilimento è abilitato a ricevere e a trattare - hanno sospeso il giudizio definitivo rimettendo la questione alla Corte di Giustizia UE per chiedere se sia o meno in contrasto con la definizione di “presenza di sostanze pericolose” ex articolo 3, direttiva 2012/18/UE una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento delle soglie ai fini dell’assoggettabilità alla disciplina Seveso.

Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.

» 02.02.2022
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