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Circolari

031/2022/TO

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 gennaio 2022, n. 21, ha dichiarato incostituzionale la legge con cui la Regione Valle d'Aosta ha prorogato di un anno le autorizzazioni rilasciate alle discariche per rifiuti inerti, di titolarità pubblica, in scadenza a fine 2020.

Secondo la Corte la proroga recata dall'articolo 81, comma 3 della legge regionale n. 8/2020 della Valle D’Aosta (“Misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”) viola la competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sancita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, avendo introdotto previsioni che “non sono, all'evidenza, concepite per dettare prescrizioni più rigorose nel trattamento dei rifiuti speciali e generare un innalzamento della protezione dell'ambiente”. Tali previsioni contrastano infatti con le norme contenute nell’art. 208, comma 12, del Codice ambientale, che prevedono che in prossimità della scadenza del titolo autorizzativo è necessaria l’attivazione, da parte del gestore, dell’iter volto a ottenere il rinnovo dell’autorizzazione.

Non ha convinto la Corte la difesa della Regione, che ha affermato che la proroga dell’esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti speciali, la cui autorizzazione era in scadenza, migliorava i livelli di tutela ambientale: a causa dei rallentamenti delle attività amministrative dovuti all’emergenza sanitaria, molti impianti sarebbero infatti stati costretti a chiudere nella fase del rinnovo dell’autorizzazione.

Inoltre, la richiesta della Regione di dichiarare il difetto d'interesse dello Stato ad impugnare la norma in questione, alla luce della legge n. 159/2020 entrata in vigore alcuni mesi dopo – la quale, attraverso la modifica dell'articolo 103, comma 3 del DL 18/2020, ha stabilito che tutte le autorizzazioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 — secondo la Consulta non è fondata, considerato che il ricorrente in giudizio ha comunque interesse ad ottenere una pronuncia che, in materia, dirima ogni incertezza riguardo al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Il bilanciamento tra le diverse esigenze confliggenti sulla questione – semplificazione amministrativa e tutela ambientale, tutela delle posizioni economiche degli operatori del settore e riduzione delle occasioni di contagio — in materia, chiarisce la Consulta, è un compito che spetta solo al Legislatore statale.

Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.

» 02.02.2022
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