AssoAmbiente

Circolari

057/2022/CS

L’Agenzia delle Entrate ha risposto, con il documento n.92/2022 allegato, ad una istanza di interpello presentata da un Consorzio attivo nella gestione collettiva dei RAEE domestici per avere chiarimenti circa l’applicazione dell’aliquota IVA ai vari servizi svolti nella gestione dei RAEE.

Nella propria risposta l'Agenzia elenca e descrive le attività svolte dal Consorzio per le quali fornire il proprio parere circa l’applicazione dell’IVA:

  1. Attività di gestione dei R.A.E.E. domestici su incarico e a favore di altri Consorzi;
  2. Attività di gestione dei R.A.E.E. storici domestici rese su incarico e a favore di imprese committenti - c.d. utenti professionali (c.d. servizio "Waste-In”);
  3. Affidamento a soggetti terzi dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, recupero, trattamento e smaltimento dei R.A.E.E. domestici di impianti autorizzati;
  4. Erogazione di premi di efficienza di cui all'articolo 15, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Nel fornire il parere richiesto l’Agenzia delle Entrate chiarisce come questo sia basato sulle definizioni di "gestione dei rifiuti", “stoccaggio”, “deposito temporaneo” e "rifiuti urbani" di cui al D.Lgs. 152/2006 (da ultimo modificate dal Dlgs 116/2020), alla luce delle quali "i RAEE sono ora espressamente qualificati come rifiuti urbani" e "allo stato attuale è possibile ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti”.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a poter beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10% ai sensi della tabella A allegata al Decreto Iva (Dpr 633/1972), sono le prestazioni descritte dall'Istante ai punti a), b) e c) sopra riportati. Nella sua risposta l’Agenzia precisa, in ogni caso, che la valutazione circa la corrispondenza tra le attività del Consorzio istante e le attività definite dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 49/2014, necessitando di preliminari accertamenti tecnici, esula dalle competenze dell'Agenzia stessa.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA ai "premi di efficienza" (punto d)) che i produttori di AEE sono tenuti ad erogare ai Centri di Raccolta, l'Agenzia delle Entrate stabilisce come questi non siano da considerarsi soggetti ad IVA, in quanto legati alle potenzialità concrete di ottimizzazione della raccolta conseguibili attraverso una complessiva gestione qualitativa ottimale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta dell’Agenzia delle Entrate.

» 03.03.2022
Documenti allegati

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