AssoAmbiente

Circolari

105/2022/NA

Sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 (S.O. n. 13) è stata pubblicata la Legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. Sostegni ter).

La legge conferma le misure volte a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore (sul tema si veda anche Circolare n. 039/2022), ed apporta inoltre alcune modifiche al testo del decreto-legge, tra le quali segnaliamo in particolare:

  • l’abrogazione dell’art. 16, che stabiliva interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, che viene sostituito dall’art. 15 bis rubricato “Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”, che prevede, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
    • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
    • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
  • l’introduzione dell’art. 18 bis che stabilisce misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE ed in particolare la possibilità per gli impianti autorizzati (sia in forma ordinaria che in semplificata), nel rispetto delle norme anticendio e dei Piani di emergenza, di ampliare gli stoccaggi di rifiuti (capacità annua ed istantanea) nel limite massimo dell’80%, sempre che l’ampliamento non comporti una modifica sostanziale. La deroga si applica sia nelle aree autorizzate che in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Non comporta adeguamento delle garanzie finanziarie. L'articolo interviene, inoltre, sugli stoccaggi presso i centri di raccolta comunali e sui depositi preliminari presso i distributori. La norma fa seguito alla richiesta di ASSORAEE, fatta prima al CdC RAEE e quindi al Ministro Cingolani insieme allo stesso CdC e ad altre associazioni della filiera, di ampliare i limiti di stoccaggio di R3 in considerazione del “boom” di ritiri di TV causati dal passaggio al digitale terrestre, a cui è stato anche dato ampio rilievo sulla stampa.

Tra le disposizioni confermate segnaliamo in particolare il Bonus imprese energivore previsto dall’art. 15 che riconosce un credito d’imposta al 20% nel primo trimestre, che sale al 25% nel secondo trimestre a seguito del potenziamento previsto dal DL 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. "Taglia prezzi") (per approfondimenti Circolare n. 101/2022).

Nel rinviare al testo completo decreto legge coordinato con la legge di conversione, disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 29.03.2022
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